Abuso del diritto nel diritto tributario


Elusione fiscale, overtax e depenalizzazione
Abuso del diritto nel diritto tributario
La figura dell’abuso del diritto è particolarmente discussa nell’ambito di tutte le discipline dell’ordinamento giuridico. Essa può, a ragione, definirsi come un "giano bifronte" sostanziandosi da un lato nell’esercizio legittimo di un diritto soggettivo e dall’altro nel perseguimento attraverso lo stesso diritto di una finalità in contrasto con i principi tutelati dall’ordinamento.
Inverso, da qualche anno la giurisprudenza nelle note sentenze Cass. Pen. Sez. II 252019 del 2011 Dolce e Gabbana e la successiva Cass. Pen. Sez. V del 25/3/13 ha Individuato una figura di abuso del diritto strettamente collegata alla indiretta realizzazione dell’evasione fiscale ed ha ritenuto tali fatti di rilevanza penale. Con tali sentenze la Cassazione ha sancito che la violazione penalmente rilevante può raggiungersi anche con la conclusione di atti di per se leciti ma che in concreto realizzando una condotto "contra ius".
Con il decreto leg. 125/108 entrano in vigore il 2.9.15 il legislatore ha sostanzialmente bloccato l’evoluzione giurisprudenziale penale pur riconoscendo all’abuso del diritto le stesse caratteristiche rintracciate dalla giurisprudenza stessa. L’art. 1 D.Lgs 128/15 ha individuato i presupposti dell’abuso del diritto tributario una volta per tutte sancendo che " configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che pur nel rispetto formale delle norme fiscali realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti".

Definito il concetto di abuso del diritto lo stesso decreto ne ha sancito la sua irrilevanza penale con buona pace dei raggiungimenti penali degli operatori del diritto. La recente novella alla legge tributaria infatti ex D.Lg. 128/15 ha allo stesso tempo statuito che " le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma all’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie. "A poter beneficiare della nuova normativa almeno per quanto concerne le conseguenze penali, potranno essere e già in parte lo sono i grandi patrimoni dell’economia nazionale e mondiale con interessi economici in Italia. Oltre Dolce e Gabbana, anche l’ ILVA da pochi giorni ha visto i suoi vertici assolti dall’accusa di frode fiscale di circa 52milioni di euro. Ancora, a beneficiarne, c’è la Apple Italia che ha già versato all’erario circa 318 milioni per presunta evasione dell’IRES. Non sarà un caso che anche Google, Amazon, Facebook, Twitter e Microsoft, scongiurate le conseguenze penale delle loro condotte hanno intrapreso con il governo italiano una procedura di bonario componimento al fine di transigere la vertenza su ciò che loro definiscono, non senza una vena critica, "l’ Over the tax" della pressante legislazione fiscale italiana.

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di Avv. Gianluca Iaione

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