Abuso di bevande alcooliche
Normative e violazioni di legge
A prevenire le tristi conseguenze che derivano dall'abuso di bevande alcooliche (l'alcoolismo) abuso che, com'è risaputo, è causa purtroppo ancora oggi di frequenti delitti e, comunque nuoce soprattutto alla salute delle persone, ma sotto il profilo sociale abbassa la dignità umana e contrasta con le esigenze del buon costume. Su questo tema interviene il legislatore del nostro ordinamento con norme contravvenzionalidi cui agli articoli dal 686 al 691 del codice penale. Nell'articolo 688 c.p. troviamo il reato di "ubriachezza" - soggiace infatti a pena "chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza". Ovviamente ci sono dei requisiti specifici affinchè possa sussistere questa tipologia di reato e conseguenziale pena contravvenzionale. Infatti si richiede:
a) che il soggetto si trovi effettivamente in stato di ubriachezza, e cioè in quella condizione di alterazione psichica che ne deriva appunto dopo un consumo eccessivo di sostanze alcooliche. Non incide affatto che l'ubriachezza sia intenzionale o colposa
b) che l'ubriachezza sia manifesta, e cioè che il suo grado di intensità sia tale che tutti possano constatarlo.
A differenza del codice Zanardelli (art. 488) non si richiede che l'ubriachezza sia molesta o ripugnante. Inoltre vi è l'ipotesi di sorpresa in flagranza che è senza dubbio condizione obiettiva di punibilità mentre, a nostro avviso, anche la pubblicità del luogo è elemento essenziale del reato. Questa condizione si aggrava in due casi:
- se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità personale; ed anche
- se l'ubriachezza è abituale cfr articolo 94 co. 2. In relazione a questa fattispecie va presa inoltre in cosiderazione anche la "fabbricazione, commercio e consumo abusivi di bevande alcooliche" - disciplinato dal nostro codice nell'articolo 686 c.p. con infiltrazione prevista dall'articolo 687 c.p.
Con il primo articolo viene punito chiunque contro il divieto di legge, ovvero senza osservare prescrizioni di legge o dell'Autorità, fabbrica, o introduce nello Stato, o detiene per vendere, o vende droghe, liquori o altre bevande alcooliche"; "chi, senza osservare le prescrizioni di legge o dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe". Col secondo articolo - 687 c.p. - si punisce "colui che acquista o consuma in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita". Quando parliamo di prescrizioni di Legge o dell'Autorità parliamo di norme incriminatrici speciali contenute e previste espressamente negli articoli 9, 86, 87, e 96 della Legge di P.S. e relativo regolamento, nonchè negli articoli 251 della Legge sanitaria T.U. 27 Luglio 1934 n. 1265.
a) che il soggetto si trovi effettivamente in stato di ubriachezza, e cioè in quella condizione di alterazione psichica che ne deriva appunto dopo un consumo eccessivo di sostanze alcooliche. Non incide affatto che l'ubriachezza sia intenzionale o colposa
b) che l'ubriachezza sia manifesta, e cioè che il suo grado di intensità sia tale che tutti possano constatarlo.
A differenza del codice Zanardelli (art. 488) non si richiede che l'ubriachezza sia molesta o ripugnante. Inoltre vi è l'ipotesi di sorpresa in flagranza che è senza dubbio condizione obiettiva di punibilità mentre, a nostro avviso, anche la pubblicità del luogo è elemento essenziale del reato. Questa condizione si aggrava in due casi:
- se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità personale; ed anche
- se l'ubriachezza è abituale cfr articolo 94 co. 2. In relazione a questa fattispecie va presa inoltre in cosiderazione anche la "fabbricazione, commercio e consumo abusivi di bevande alcooliche" - disciplinato dal nostro codice nell'articolo 686 c.p. con infiltrazione prevista dall'articolo 687 c.p.
Con il primo articolo viene punito chiunque contro il divieto di legge, ovvero senza osservare prescrizioni di legge o dell'Autorità, fabbrica, o introduce nello Stato, o detiene per vendere, o vende droghe, liquori o altre bevande alcooliche"; "chi, senza osservare le prescrizioni di legge o dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe". Col secondo articolo - 687 c.p. - si punisce "colui che acquista o consuma in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita". Quando parliamo di prescrizioni di Legge o dell'Autorità parliamo di norme incriminatrici speciali contenute e previste espressamente negli articoli 9, 86, 87, e 96 della Legge di P.S. e relativo regolamento, nonchè negli articoli 251 della Legge sanitaria T.U. 27 Luglio 1934 n. 1265.
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