Abuso edilizio? Ecco le novità


Ecco le ultime novità in materia di abuso edilzio
Abuso edilizio? Ecco le novità
Come tutti, o quasi tutti, sappiamo in presenza di un manufatto costruito senza permesso di costruire, scattano delle sanzioni pecuniarie e penali per il reato di abuso edilizio, ma soprattutto il tanto temuto ordine di demolizione.

Ergo, se il penale cade in prescrizione dopo 4 anni, l’ordine di demolizione può essere eseguito in qualsiasi momento, quindi anche a distanza di numerosi anni, anche se l’immobile, nella more, ha cambiato proprietario.

Ed proprio l’ordine di demolizione che allarma maggiormente l’autore dell’abuso:
il ripristinare lo stato dei luoghi alla condizione in cui si trovavano prima dell’illecito.

Si accende comunque una speranza per coloro che, possiamo definire "piccoli autori di abuso edilizio".

Vi offriamo pertanto una breve descrizione delle novità a cui si sta apprestando il Parlamento, in vista dell’approvazione del disegno di legge che stabilisce un ordine di priorità nelle demolizioni, privilegiando le più gravi e accantonando quelle minori.

Già allo stato attuale è possibile individuare alcune ipotesi in cui, anche in presenza di costruzione abusiva, realizzata senza il permesso di costruire, è possibile evitare la demolizione.

Come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza, infatti, se si tratta di una minima difformità dell’opera e la demolizione è impossibile, perché ad esempio potrebbe pregiudicare la stabilità dell’intero edificio, questa viene sostituita con una sanzione pecuniaria inflitta nei confronti dell’autore dell’abuso stesso.

Un primo caso di "piccola opera", è quando questa risulti condonabile e vi è una richiesta già presentata ma non ancora decisa dall’amministrazione.

Altro caso, è quello relativo ad una parziale difformità e all’impossibilità di procedere alla demolizione senza che ne venga compromessa, ad esempio, la stabilità dell’edificio.

In questi casi la legge acconsente al mantenimento della parte difforme dietro pagamento di una sanzione pecuniaria, pari al doppio del valore di quanto difforme.

Questa possibilità è stata ribadita più volte dalla giurisprudenza e con una sentenza del consiglio di Stato (sez.VI, 30 marzo 2017 sent. n.1484).
I giudici amministrativi hanno chiarito che:
la possibilità di evitare la demolizione dell’abuso edilizio convertendo tale sanzione con una pena pecuniaria non vale per tutti gli illeciti, ma solo in presenza di una parziale difformità, rispetto al permesso di costruire (che deve essere stato richiesto ed ottenuto);
anche per gli abusi minori la conversione della demolizione nella sanzione pecuniaria non è automatica e non spetta di diritto, ma si deve dimostrare in maniera in equivoca che la demolizione inficerebbe la statica dell’immobile.

Ciò detto, ricordiamoci sempre che si tratti di illeciti che, se pur "piccoli", non dispensano l’autore dell’abuso.

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di dr. Filippo Lauricella

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