Accatastamento di edifici industriali
La determinazione della rendita delle categorie catastali a destinazione speciale e particolare D ed E

Dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, identificate catastalmente nelle categorie D ed E ("imbullonati"), è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono, invece, esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Tutto ciò allo scopo di ridurre l’onere dei relativi tributi locali (e più nel dettaglio IMU e TASI).
Alla luce della nuova disposizione, concorrono, quindi, alla determinazione della rendita catastale solo gli impianti che costituiscono parte integrante dell’immobile e che ne accrescono la qualità e l’utilità, come a titolo esemplificativo (così come chiarito dalla circolare ministeriale n. 2/E/2016) gli impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione, di climatizzazione e condizionamento, di antincendio, di irrigazione e quelli che, sebbene integranti elementi mobili, si configurano come parti strutturalmente connesse al suolo o alle costruzioni, ad esempio gli ascensori, i montacarichi, le scale, le rampe e i tappeti mobili. Inoltre, rientrano nella citata categoria i pannelli solari integrati sui tetti e nelle pareti, che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi, vale a dire che, se fossero rimossi, l'immobile rimarrebbe privo di copertura.
Rimane esclusa la parte impiantistica che non è funzionale all’immobile in sé considerato, ma che riguarda lo specifico processo produttivo.
Il caso:impianti fotovoltaici
Ciò premesso l’Agenzia delle Entrate con la citata circolare ministeriale n. 2/E/2016 ha chiarito che rimangono inclusi nella stima catastale i pannelli fotovoltaici che costituiscono struttura di copertura o di chiusura verticale delle costruzioni, come quelli integrati architettonicamente ai sensi dell’articolo 2, comma, 1 lettera b3) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007. Potranno invece essere esclusi gli impianti fotovoltaici che non rientrano nelle casistiche precedentemente esposte.
Per i fabbricati già censiti nei gruppi catastali D ed E (opifici, alberghi, teatri, stazioni per servizi di trasporto), i soggetti intestatari catastali interessati, potranno presentare, dal 1° gennaio 2016, gli atti di aggiornamento ai fini della rideterminazione della rendita catastale, nel rispetto dei criteri sopra citati, attraverso la procedura informatica DOCFA (di cui al D.M. n. 701/1994) che è stata implimentata per il caso specifico con una dichiarazione ad hoc.
Limitatamente all’anno d’imposizione 2016, ed in deroga all’art. 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento catastale presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.
L’Agenzia delle Entrate avrà tempo fino al 30 settembre 2016 per comunicare al Ministero dell’Economia, con riferimento agli atti di aggiornamento ricevuti, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite "proposte" e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.
Alla luce della nuova disposizione, concorrono, quindi, alla determinazione della rendita catastale solo gli impianti che costituiscono parte integrante dell’immobile e che ne accrescono la qualità e l’utilità, come a titolo esemplificativo (così come chiarito dalla circolare ministeriale n. 2/E/2016) gli impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione, di climatizzazione e condizionamento, di antincendio, di irrigazione e quelli che, sebbene integranti elementi mobili, si configurano come parti strutturalmente connesse al suolo o alle costruzioni, ad esempio gli ascensori, i montacarichi, le scale, le rampe e i tappeti mobili. Inoltre, rientrano nella citata categoria i pannelli solari integrati sui tetti e nelle pareti, che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi, vale a dire che, se fossero rimossi, l'immobile rimarrebbe privo di copertura.
Rimane esclusa la parte impiantistica che non è funzionale all’immobile in sé considerato, ma che riguarda lo specifico processo produttivo.
Il caso:impianti fotovoltaici
Ciò premesso l’Agenzia delle Entrate con la citata circolare ministeriale n. 2/E/2016 ha chiarito che rimangono inclusi nella stima catastale i pannelli fotovoltaici che costituiscono struttura di copertura o di chiusura verticale delle costruzioni, come quelli integrati architettonicamente ai sensi dell’articolo 2, comma, 1 lettera b3) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007. Potranno invece essere esclusi gli impianti fotovoltaici che non rientrano nelle casistiche precedentemente esposte.
Per i fabbricati già censiti nei gruppi catastali D ed E (opifici, alberghi, teatri, stazioni per servizi di trasporto), i soggetti intestatari catastali interessati, potranno presentare, dal 1° gennaio 2016, gli atti di aggiornamento ai fini della rideterminazione della rendita catastale, nel rispetto dei criteri sopra citati, attraverso la procedura informatica DOCFA (di cui al D.M. n. 701/1994) che è stata implimentata per il caso specifico con una dichiarazione ad hoc.
Limitatamente all’anno d’imposizione 2016, ed in deroga all’art. 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento catastale presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.
L’Agenzia delle Entrate avrà tempo fino al 30 settembre 2016 per comunicare al Ministero dell’Economia, con riferimento agli atti di aggiornamento ricevuti, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite "proposte" e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.
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