Accertamenti Inps e Agenzia delle Entrate: difesa


Come difendersi dagli accertamenti congiunti Inps-Agenzia delle Entrate
Accertamenti Inps e Agenzia delle Entrate: difesa
ACCERTAMENTI CONGIUNTI AGENZIA ENTRATE ED INPS: COME DIFENDERSI

La legge, Decreto legislativo n 462 del 1997 prevede l’unificazione degli accertamenti fiscali e contributivi sul reddito.

Il contribuente iscritto all’Inps, alla GESTIONE CONTRIBUTIVA COMMERCIANTI O ARTIGIANI, può ricevere a mezzo notifica, un avviso di accertamento emesso dall’AGENZIA ENTRATE, che contiene oltre alla determinazione di un maggior REDDITO FISCALE, e anche il calcolo della MAGGIORE CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE spettante all’INPS, oltre a quella minima già pagata dall’artigiano o dal commerciante.

1) ACCERTAMENTI CONGIUNTI
Se il contribuente non è d’accordo con l’accertamento che riceve, deve immediatamente, senza indugio recarsi dall’ avvocato per proporre ricorso in Commissione Tributaria contro l’accertamento fiscale entro 60 gg dal ricevimento.

In seguito, qualche mese dopo, il cittadino riceverà da parte dell’INPS UN ULTERIORE AVVISO, L’AVVISO DI ADDEBITO ESECUTIVO, che richiede il pagamento della contribuzione previdenziale maggiorata dopo l’accertamento fiscale.

Ancora, il contribuente per difendersi deve recarsi dall’avvocato, il quale proporrà ricorso contro l’AVVISO DI ADDEBITO dell’INPS, questa volta al TRIBUNALE in funzione di GIUDICE DEL LAVORO e della PREVIDENZA SOCIALE, entro 40 giorni dalla ricezione dell’avviso di addebito esecutivo.

Per la difesa del contribuente che ha ricevuto questi atti, sono quindi necessarie due forme di tutela e la proposizione di DUE RICORSI davanti a DUE GIUDICI DIVERSI.

L’INPS intanto pretende il pagamento della contribuzione e in MANCANZA di RICORSO E DI PAGAMENTO ENTRO 40 GIORNI, l’avviso verrà affidato ad EQUITALIA la quale porrà in essere azioni esecutive, ipoteche, pignoramenti di conti correnti e di stipendi.

2) COME DIFENDERSI?
La CORTE DI CASSAZIONE con sentenza n 8379 del 9\4\2014 ha stabilito che l’INPS NON PUO’ PROCEDERE CON L’AVVISO DI ADDEBITO, cioè non può pretendere il pagamento dei contributi previdenziali SINO A CHE IL GIUDICE TRIBUTARIO NON ABBIA DECISO IN MANIERA DEFINITIVA SUL REDDITO.

La norma di legge è l’art 24, comma 3, del D.lvo 46\1999.
L’INPS deve annullare l’avviso di addebito previdenziale in attesa della decisione del Giudice Tributario.

E’opportuno sempre ricorrere al Giudice per tutelare i propri diritti, dopo aver valutato attentamente con il proprio legale la convenienza della tutela giudiziaria.

Nel caso degli ACCERTAMENTI UNIFICATI INPS - AGENZIA ENTRATE, è necessario ricorrere DUE VOLTE e in DUE SEDI DIVERSE.

Avvocato Alessandra Bottura

Studio legale in Verona

Articolo del:


di Avv. Alessandra Bottura,Verona

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