Accertamenti sulla plusvalenza da cessione azienda


Lo scostamento tra valore e prezzo di cessione d’azienda non legittima il Fisco a procedere all’accertamento induttivo
Accertamenti sulla plusvalenza da cessione azienda
La cessione d’azienda a titolo oneroso è un’operazione in grado di generare una plusvalenza imponibile ai fini dell’imposta di registro e delle imposte sui redditi (Ires e Irpef) sia che il cedente sia una società che imprenditore individuale. In questo contesto si sono verificate frequentemente delle problematiche in ambito impositivo, questo perché pur essendo diversa la base imponibile dell’imposta di registro (valore economico) rispetto a quella delle imposte dirette (corrispettivo pattuito dalle parti), l’Amministrazione finanziaria normalmente procedeva rettificando il valore di avviamento ai fini dell’imposta di registro per poi usare lo stesso valore anche ai fini dell’accertamento delle imposte dirette. In questo modo gravava poi sul contribuente l’onere di provare che il prezzo di vendita della cessione era più basso rispetto al valore di mercato determinato dall’Agenzia, questo nonostante la sentenza della Cassazione n. 16254/15 che puntualizzava che il valore di mercato può prevalere sul prezzo concordato dalle parti solo in caso di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Questo modo di operare dell’Agenzia delle Entrate portava all’apertura di contenziosi sia in capo all’acquirente per quanto riguarda l’imposta di registro sia in capo al venditore per quanto riguarda la tassazione Irpef o Ires, comportando anche situazioni paradossali in cui l’acquirente aveva interesse a chiudere la pratica accettando le pretese dell’Amministrazione (in quanto in genere contenute), mentre il venditore si trovava a doversi difendere per non dover sborsare cifre ben diverse ai fini delle imposte dirette.
L’articolo 5, comma 3, del Dlgs 147/15 ha posto rimedio a questa situazione introducendo una norma retroattiva secondo la quale le plusvalenze non sono determinate solamente sulla base di valori accertati, dichiarati o definiti ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali, stabilendo pertanto che l’Amministrazione finanziaria non può quindi decidere che vi sia un assoluta coincidenza tra i due valori.
Queste disposizioni si applicano oltre che all’ipotesi di cessione d’azienda anche nei casi di cessione di immobili (compresi gli immobili merce), costituzione o trasferimento di diritti reali sui predetti beni.
A seguito dell’introduzione delle nuove disposizioni lo scostamento tra valore e prezzo può giustificare l’accertamento da parte del Fisco qualora:
- il corrispettivo sia inferiore al valore normale;
- viene accertato un comportamento antieconomico del venditore non supportato da valide motivazioni (come le difficoltà economiche in grado di giustificare la vendita a prezzo "non di mercato");
- vi sia un finanziamento contratto dall’acquirente superiore al corrispettivo dichiarato;
- alcune movimentazioni bancarie in prossimità dell’atto non appaiono del tutto giustificabili.
Nei casi di cessione d’azienda il contribuente ha comunque la possibilità di tutelarsi da eventuali contestazioni del Fisco ricorrendo ad una perizia di stima redatta secondo i criteri universalmente riconosciuti per tali transazioni (metodo reddituale, misto, multipli), finalizzata ad attestare il valore dell’azienda e dell’avviamento.
Per quanto concerne la tassazione ai fini Irap della cessione d’azienda la circolare 27/E/09 stabilisce che questo tipo di operazione è irrilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive poiché genera sempre una componente straordinaria.

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