Accertamento ad una polisportiva!!
Accertamento per imposte dirette ed Iva emesso nei confronti di una Polisportiva

La scriminante dell’incertezza normativa ha natura oggettiva, lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza n. 7719 del 28 marzo scorso con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
La vicenda riguarda un avviso di accertamento per imposte dirette ed Iva emesso nei confronti di una Polisportiva.
In particolare appare significativa la sentenza della Cassazione n. 8825 del 2012 .
La Ctr Calabria, accogliendo parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate, ha annullato il capo dell’avviso relativo alle sanzioni ritenendo applicabile nel caso di specie la previsione di cui all'art. 8, d.lgs. 546/1992, posto l'evidente errore sulla norma tributaria nel quale era incorsa l'associazione contribuente.
Nel ribaltare la pronuncia di appello la Cassazione ricorda l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di responsabilità amministrativa tributaria, la condizione d'inevitabile "incertezza normativa tributaria" sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, che costituisce causa di esenzione, consiste in un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d'individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l'incertezza soggettiva, derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto o dall'erronea
interpretazione della normativa o dei fatti di causa (cfr. ex multis Cass. 13076/2015).
Nel caso di specie la Ctr aveva attribuito una connotazione "soggettiva" alla scriminante, valorizzando lo stato soggettivo dell’associazione, mentre ciò che rileva è l’oggettiva incertezza ermeneutica delle norme presupposte.
Di conseguenza la Cassazione, accogliendo il ricorso e decidendo nel merito, ha respinto definitivamente il ricorso originario dell’associazione, anche in merito al profilo sanzionatorio.
La pronuncia in commento, non a caso resa in forma di ordinanza, riprende i principi fissati da una consolidata giurisprudenza di legittimità, sia in ordine alla definizione del concetto di "obiettiva incertezza normativa", sia in ordine alla non rilevabilità d’ufficio della esimente de qua.
La vicenda riguarda un avviso di accertamento per imposte dirette ed Iva emesso nei confronti di una Polisportiva.
In particolare appare significativa la sentenza della Cassazione n. 8825 del 2012 .
La Ctr Calabria, accogliendo parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate, ha annullato il capo dell’avviso relativo alle sanzioni ritenendo applicabile nel caso di specie la previsione di cui all'art. 8, d.lgs. 546/1992, posto l'evidente errore sulla norma tributaria nel quale era incorsa l'associazione contribuente.
Nel ribaltare la pronuncia di appello la Cassazione ricorda l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di responsabilità amministrativa tributaria, la condizione d'inevitabile "incertezza normativa tributaria" sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, che costituisce causa di esenzione, consiste in un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d'individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l'incertezza soggettiva, derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto o dall'erronea
interpretazione della normativa o dei fatti di causa (cfr. ex multis Cass. 13076/2015).
Nel caso di specie la Ctr aveva attribuito una connotazione "soggettiva" alla scriminante, valorizzando lo stato soggettivo dell’associazione, mentre ciò che rileva è l’oggettiva incertezza ermeneutica delle norme presupposte.
Di conseguenza la Cassazione, accogliendo il ricorso e decidendo nel merito, ha respinto definitivamente il ricorso originario dell’associazione, anche in merito al profilo sanzionatorio.
La pronuncia in commento, non a caso resa in forma di ordinanza, riprende i principi fissati da una consolidata giurisprudenza di legittimità, sia in ordine alla definizione del concetto di "obiettiva incertezza normativa", sia in ordine alla non rilevabilità d’ufficio della esimente de qua.
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