ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ACCERTAMETNO CON ADESIONE
L'accertamento con adesione (detto anche concordato) e' normato dal decreto legislativo 19/06/1997 n.218. Consiste in un accordo fra Fisco ed il contribuente per definire la pretesa erariale con reciproci vantaggi: il Fisco ha la certezza di incamerare la maggiore imposta definita, il contribuente puo' contare su una chiusura veloce e ad un costo prestabilito dell'accertamento, godendo anche di una diminuzione delle sanzioni in misura pari a 1/3 del minimo.
Questo istituto puo' essere preso in esame per tutti i redditi e tutti i tributi, non essendo limitato ai soli redditi d'impresa e di lavoro autonomo.
Restano escluse dalla definizione con adesione le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione delle imposte, costituendo queste una mera attivita' di liquidazione delle dichiarazioni. L'accertamento con adesione puo' essere attivato anche nel caso sia gia' stato emesso avviso di accertamento.
Raggiunto l'accordo tra l'Ufficio ed il contribuente, per perfezionare l'adesione e' necessario:
- redigere l'atto di adesione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 218/07;
- versare le somme dovute o la prima rata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione unitamento alla garanzia (se necessaria).
L'avvio di questa procedura da la possibilita' al contribuente di beneficiare di una sospensione dei termini per impugnare l'atto notificato di fronte alla Commissione Tributaria; la sospensione e' valida per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione o spedizione a mezzo posta in plico senza busta con avviso di ricevimento dell'istanza di accertamento con adesione.
L'accertamento con adesione puo' essere attivato sia su invito dell'Agenzia delle Entrate e sia per iniziativa del contribuente mediante la presentazione di un'apposita istanza.
Questo istituto puo' essere preso in esame per tutti i redditi e tutti i tributi, non essendo limitato ai soli redditi d'impresa e di lavoro autonomo.
Restano escluse dalla definizione con adesione le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione delle imposte, costituendo queste una mera attivita' di liquidazione delle dichiarazioni. L'accertamento con adesione puo' essere attivato anche nel caso sia gia' stato emesso avviso di accertamento.
Raggiunto l'accordo tra l'Ufficio ed il contribuente, per perfezionare l'adesione e' necessario:
- redigere l'atto di adesione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 218/07;
- versare le somme dovute o la prima rata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione unitamento alla garanzia (se necessaria).
L'avvio di questa procedura da la possibilita' al contribuente di beneficiare di una sospensione dei termini per impugnare l'atto notificato di fronte alla Commissione Tributaria; la sospensione e' valida per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione o spedizione a mezzo posta in plico senza busta con avviso di ricevimento dell'istanza di accertamento con adesione.
L'accertamento con adesione puo' essere attivato sia su invito dell'Agenzia delle Entrate e sia per iniziativa del contribuente mediante la presentazione di un'apposita istanza.
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