Accertamento con adesione: decesso durante il rateizzo


L'Agenzia Entrate dovra' comunicare agli eredi che hanno accettato l'eredita' il computo dei nuovi importi delle rate dovute al netto delle sanzioni
Accertamento con adesione: decesso durante il rateizzo
Quando decede un soggetto, gli eredi legittimi subentrano nel diritto del patrimonio del de cuius.

Quando si parla di patrimonio si fa riferimento sia alle attivita' che alle passivita' e tra queste ultime rientrano anche i debiti tributari. Bisogna anche ricordare che gli eredi devono ACCETTARE L'EREDITA' ed hanno 10 anni di tempo per farlo dall'apertura della successione.

L'accettazione puo' essere espressa (cioe' fatta per iscritto davanti ad un notaio) oppure tacita fatta con comportamento concludente. Accettando l'eredita' quindi gli eredi subentrano, come gia' detto, sia nelle attivita' che nelle passivita' del de cuius e, quindi, in caso di accertamento con adesione fatta dal de cuius, gli eredi rientrano nel pagamento delle rate residue del piano di ammortamento dell'accertamento sopra detto.

In ogni caso c'e' da puntualizzare che trovano applicazione due misure legislative in favore degli eredi stessi: ART.65 COMMA 3 DPR 600/73 che dispone la proroga di sei mesi in favore degli eredi di tutti i termini pendenti alla morte del contribuente o scadenti entro 4 nesi da essa; ART.8 DEL D.LGS.472/1997 che sancisce l'intrasmissibilita' delle sanzioni agli eredi.

Di conseguenza l'Agenzia Entrate, avuta la notizia del decesso del contribuente, dovra' comunicare agli eredi che hanno accettato l'eredita' il computo dei nuovi importi delle rate dovute al netto delle sanzioni gravanti solo sul de cuius. Gli eredi possono estinguere il debito tributario anche in un unica soluzione sempre con esclusione delle sanzioni.

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di Comm. Emanuela Carocci

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