Accertamento di conformità e termine per pagare l'oblazione


Con una propria sentenza, il Consiglio di Stato chiarisce che il termine per il versamento dell'oblazione ex art. 36 d.p.r. 380/2001 è ordinatorio
Accertamento di conformità e termine per pagare l'oblazione

Con la Sentenza n. 730 del 2021 il Consiglio di Stato si è interrogato sulla natura del termine, previsto dall’art. 36 del D.p.r. 380/2001 T.u.e. Edilizia, per il pagamento della sanzione amministrativa volto al conseguimento della particolare sanatoria edilizia

Il Consiglio di Stato, partendo dall’analisi normativa dell’art. 36 comma 2, che testualmente si riporta “Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso”, si è chiesto nella pronuncia in esame quale sia il termine entro il quale il titolare del p.d.c in sanatoria debba versare le somme di cui si discorre, e soprattutto entro quale termine ciò debba avvenire.

Nel silenzio della legge, al fine di fornire un’esaustiva interpretazione del dettato normativo, i giudici di Palazzo Spada hanno risolto decidendo in merito ad un caso posto alla loro attenzione, ovvero di un permesso di costruire in sanatoria ottenuto, ma per il quale non erano stati mai versate le somme dovute. 

La vicenda traeva origine dall’annullamento postumo di alcune concessioni edilizie a seguito dell’errato computo delle volumetrie.

L’ente, pur se aveva emesso l’ordinanza di demolizione, decideva comunque di concedere la sanatoria.

Il terzo controinteressato impugnava però il provvedimento di revoca.

Il T.a.r. però rigettava il ricorso, poiché il procedimento di sanatoria era lecito ed ordinava all’Ente di concludere il procedimento con la determinazione degli importi da versare a titolo di oblazione.

La predetta sentenza del giudice amministrativo veniva impugnata dinanzi al Consiglio di Stato.

In sede di gravame si contesta anche il mancato pagamento delle somme dovute alla p.a entro il termine stabilito.

Con la sentenza in commento innanzitutto i giudici di palazzo spada indicano quando è che un termine possa considerarsi perentorio, ovvero quando superato lo stesso si determini una decadenza per la parte.

Non solo. Può ritenersi validamente perentorio quando è la stessa norma che gli conferisce la medesima natura ovvero "quando ciò possa desumersi dagli effetti, sempre normativamente previsti, che la sua violazione produce".

Nel caso invece non v’è alcuna specificazione da parte della norma, “deve  aversi riguardo alla funzione che lo stesso assolve nel procedimento nonché nella peculiarità dell'interesse pubblico coinvolto e se non viene indicato il termine come "perentorio", questo deve essere considerato "ordinatorio"” scrivono i giudici di palazzo spada.

Quanto al caso di specie, i giudici chiarendo che quando la p.a. rilascia un p.d.c in sanatoria, lo stesso è sempre subordinato al pagamento dell’oblazione che determina dunque effetti sananti, affermano che “la previsione di un sistema coattivo di riscossione (è previsto dall’art. 43 del DPR n. 380/2001, c.d. Testo Unico Edilizia), in caso di inadempimento, evidenzia come la detta omissione semplicemente legittimi la riscossione coatta, senza determinare la decadenza dalla possibilità di adempiere, evento che andrebbe in contraddizione con la possibile esecuzione forzata sul credito.

Il che evidenzia come la funzione della disciplina, imponendo al Comune il ricorso alla procedura di riscossione coattiva, non mira ad una immediata decadenza, ma tiene in considerazione anche le contrarie esigenze di conservazione del patrimonio edilizio, comunque edificato”. In virtà di quanto precisato il ricorso è stato definitivamente respinto.

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di Avv. Vincenzo Lamberti

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