Accertamento e raddoppio dei termini
Accertamento e raddoppio dei termini. Difetto di coerenza o cortocircuito normativo?

Chi evade non intende certo farlo entro il 3% del proprio reddito o dell'IVA dichiarata. Il contribuente che cede alla tentazione della dichiarazione fraudolenta, evade ben oltre il 3% del reddito. Una tale soglia di non punibilita' avrebbe operato forse solo per pochi di conseguenza il governo ha ritirato il decreto. Dopo quattro mesi l'esecutivo ed il decreto legislativo e' stato di nuovo sottoposto all'approvazione del Consiglio mdei Ministri.
Nel testo approvato il legislatore interviene ancora una volta in tema di raddoppio dei termini decadenziali in occorrenza dell'obbligo di denuncia penale dei reati tributari.
Nel caso l'Autorita' giudiziaria indaghi su un reato fiscale, le risultanze dell'istruttoria dovrebbero quindi poter confluire nell'accertamento tributario ed a tal fine e' necessario che sia concesso un maggior termine all'Amministrazione finanziaria per esercitare la propria potesta' di accertamento. Il raddoppio dei termini non opera qualora la denuncia da parte dell`Amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.
La Consulta insegna che i termini raddoppiati non si innestano su quelli "brevi" ma operano automaticamente quando esistono elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la denuncia penale per i reati previsti dal D.Lgs n.74 del 2000.
Ai fini della notifica degli avvisi di accertamento, il raddoppio del periodo decadenziale non e' il prolungamneto di un termine ordinario ma e' un autonomo - e piu' lungo - termine che vige dall'origine solo nelle fattispecie evasive alle quali sono ascrivibili ipotesi di reato fiscale. Tale maggior termine opera ogni qual volta si configuri, per l'agenzia delle entrate, l'astratto obbligo di denuncia e non l'effettivo inoltro della stessa.
Dalle agenzie fiscali sono stati notificati avvisi di accertamento emessi ben oltre il termine d'ordinaria decadenza, nonostante qualche volta senza che fosse stata trasmessa dall'ufficio alla procura alcuna notizia crimis. In questi casi l'Agenzia entrate aveva ravvisato gli illeciti penali che le avrebbero imposto di procedere alla denuncia del reato tributario e di tale circostanza si e' avvantaggiata ai fini dei termini decadenziali sottraendosi pero' al contestuale obbligo di innescare le indagini penali.
Nel testo approvato il legislatore interviene ancora una volta in tema di raddoppio dei termini decadenziali in occorrenza dell'obbligo di denuncia penale dei reati tributari.
Nel caso l'Autorita' giudiziaria indaghi su un reato fiscale, le risultanze dell'istruttoria dovrebbero quindi poter confluire nell'accertamento tributario ed a tal fine e' necessario che sia concesso un maggior termine all'Amministrazione finanziaria per esercitare la propria potesta' di accertamento. Il raddoppio dei termini non opera qualora la denuncia da parte dell`Amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.
La Consulta insegna che i termini raddoppiati non si innestano su quelli "brevi" ma operano automaticamente quando esistono elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la denuncia penale per i reati previsti dal D.Lgs n.74 del 2000.
Ai fini della notifica degli avvisi di accertamento, il raddoppio del periodo decadenziale non e' il prolungamneto di un termine ordinario ma e' un autonomo - e piu' lungo - termine che vige dall'origine solo nelle fattispecie evasive alle quali sono ascrivibili ipotesi di reato fiscale. Tale maggior termine opera ogni qual volta si configuri, per l'agenzia delle entrate, l'astratto obbligo di denuncia e non l'effettivo inoltro della stessa.
Dalle agenzie fiscali sono stati notificati avvisi di accertamento emessi ben oltre il termine d'ordinaria decadenza, nonostante qualche volta senza che fosse stata trasmessa dall'ufficio alla procura alcuna notizia crimis. In questi casi l'Agenzia entrate aveva ravvisato gli illeciti penali che le avrebbero imposto di procedere alla denuncia del reato tributario e di tale circostanza si e' avvantaggiata ai fini dei termini decadenziali sottraendosi pero' al contestuale obbligo di innescare le indagini penali.
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