Accertamento induttivo


Accertamento induttivo anche in presenza di contabilità formalmente corretta
Accertamento induttivo
Il ricorso al metodo induttivo e' legittimo anche in presenza di una contabilita' formalmente regolare sulla base di altri documenti o scritture contabili (diverse da quelle previste dalla Legge) o in riferimento ad altri dati e notizie raccolti nei modi prescritti dalla Legge potendo le conseguenti omissioni o false o inesatte indicazioni essere indirettamente desunte da tali risultanze ovvero anche in esito a presunzioni semplici, purche' gravi, precise e concordanti.

Confermando un precedente orientamento la Corte di Cassazione, con lasentenza 17 aprile 2015 n.7838 rimuove la specifica questione sul punto sollevata in giudizio dal contribuente ed accolta dal giudice di appello.

Secondo la Corte non risulta corretta l'affermazione dei giudici d'appello secondo la quale in presenza di contabilita' formalmente corretta e' da escludere la possibilita' di un accertamento induttivo fondato esclusivamente sul saldo negativo delle scritture contabili, trattandosi di affermazione che, in maniera aprioristica e gneralizzata esclude che un rapporto ricavi-costi non congruo possa essere sintomo di infedelta' dei ricavi dichiarati, laddove la giurisprudenza di questo giudice di legittimita' si e' invece ripetutamente pronunciata in proposito affermando che la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimita' dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa, ai sensi dell'art.39 comma1 D.P.R. n.600 del 1973 qualora la contabilita' stessa possa considerarsi complessivamnete inattendibile in quanto configgente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicita' del comportamento del contribuente, essendo in tali casi consentito all'Ufficio dubitare della veridicita' delle oeprazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici purche' gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova contraria a carico del contribuente.

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di Comm. Emanuela Carocci

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