Accesso al Fondo di Garanzia Inps, quale prescrizione?


Il diritto del lavoratore di ottenere prestazioni dal Fondo di Garanzia Inps si prescrive in un anno dal perfezionarsi dei presupposti previsti dalla legge
Accesso al Fondo di Garanzia Inps, quale prescrizione?

Diritto del lavoratore di ottenere dall’Inps, in caso di fallimento del datore di lavoro, la corresponsione delle ultime tre mensilità maturate in costanza di rapporto di lavoro. Termini di prescrizione del diritto.

Il diritto del lavoratore di ottenere dal Fondo di Garanzia Inps, in caso di fallimento del datore di lavoro, la corresponsione delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro, rientranti nei dodici mesi antecedenti la apertura di una procedura concorsuale, ha natura previdenziale, pertanto il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto nei confronti del Fondo di Garanzia INPS durante la procedura fallimentare. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 32/2020 del 3 gennaio 2020.


Riferimenti normativi

In materia di accesso al Fondo di Garanzia INPS, il D.lgs. n. 80/1992, art. 2, comma 1, dispone il pagamento da parte del Fondo delle retribuzioni, maturate dal lavoratore, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento di apertura della procedura concorsuale. Il diritto alla prestazione a carico del Fondo si prescrive in un anno (art. 2, comma 5, D.lgs. cit.).


La sentenza n. 20/2020 del 3 gennaio 2020 della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul caso di un soggetto, che aveva presentato domanda al Fondo di Garanzia sei anni dopo la declaratoria di esecutorietà dello stato passivo, ha dichiarato la prescrizione del diritto del ricorrente alla liquidazione dei crediti retributivi a carico del Fondo di Garanzia Inps.

A fondamento della decisione la Corte di Cassazione, riprendendo quanto stabilito in precedenti sentenze (20819/2016, 16617/2011), ha rilevato come il diritto ai crediti retributivi a carico del Fondo di Garanzia INPS si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge – insolvenza del datore di lavoro, verifica della esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo – pertanto la prescrizione di un anno decorre dal perfezionarsi dei presupposti, sopra indicati, e non resta interrotta durante la procedura fallimentare. Di qui, la insussistenza del diritto del ricorrente alla prestazione per intervenuta prescrizione.

 

Articolo del:


di Avv. Emanuela Manini

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse