Acconto Iva 2017


Il 27 dicembre 2017 è in scadenza l'acconto Iva 2017
Acconto Iva 2017
E’ prevista per giorno 27 dicembre 2017 la scadenza del pagamento dell’acconto IVA 2017 e quindi è necessario adoperarsi con la procedura della determinazione dell’acconto stesso secondo i seguenti metodi: storico, previsionale o analitico.
L’acconto versato va scomputato dall’importo dell’imposta da versare:
· per il mese di dicembre dell’anno in corso (per le contabilità mensili) in scadenza per giorno 17 gennaio 2018;
· per l’ultimo trimestre dell’anno in corso in scadenza per giorno 16 marzo 2018.
Adottando il metodo storico, l’acconto IVA è pari all’88% del versamento effettuato o che sarebbe stato effettuato relativamente al mese o al trimestre dell'anno precedente. Il versamento a cui fare riferimento deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente. Di conseguenza, si calcola l’88% sul debito dell’imposta risultante:
- per i contribuenti soggetti a liquidazione periodica mensile si farà riferimento alla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente
- per i contribuenti soggetti a liquidazione trimestrale ordinaria si farà riferimento alla dichiarazione annuale Iva o al modello Unico
- per i contribuenti "speciali" soggetti a liquidazione trimestrale (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) si farà riferimento alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.

Adottando il metodo previsionale, l’acconto dell’imposta viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare entro il 31 dicembre.
L’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:
per il mese di dicembre per i contribuenti soggetti a liquidazione periodica mensile, in sede di dichiarazione annuale Iva o di Unico per i contribuenti soggetti a liquidazione trimestrale ordinaria e per i contribuenti trimestrali "speciali" per il quarto trimestre.
Per fare in modo che il dato storico abbia attinenza con quello previsionale, è necessario considerare il dato previsionale al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
Adottando il calcolo secondo il metodo analitico, sono da prendere in considerazione tutte le operazione effettuate fino al 20 dicembre. Nel dettaglio, l’acconto è pari al 100% dell’importo che risulterà da una specifica liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:
operazioni trascritte sul registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali), operazioni trascritte, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali) e operazioni trascritte nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
Il versamento dell’acconto viene effettuato utilizzando il modello F24 con la sola modalità telematica. Si può compensare l’importo dovuto a titolo d’acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità. I contribuenti trimestrali ordinari, a differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell’1%.

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di Studio Molinaro

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