Accordi di composizione della crisi e falcidia Iva


Nuove opportunità per la presentazione di proposte di accordi di composizione della crisi sulla base di una sentenza del Tribunale di Pistoia
Accordi di composizione della crisi e falcidia Iva
Con l’approvazione della Legge 3/2012 il legislatore si proponeva l’obiettivo di aprire il mondo della soluzione concordata della crisi anche a quei soggetti cui erano preclusi gli strumenti forniti dalla legge fallimentare che, alle lettere a), b), c) del comma 2 dell’ articolo 1, circoscrive il proprio ambito di applicazione agli imprenditori commerciali per i quali siano verificati alcuni limiti dimensionali in termini di attivo patrimoniale, fatturato e ammontare di debiti scaduti.
L’introduzione della possibilità di proporre, anche in continuità, accordi di composizione della crisi ai sensi degli articoli da 7 a 12 della L. 3/2012 sembrava aprire spiragli per una tutta una schiera di operatori economici in difficoltà dimenticati dalla legge fallimentare: liberi professionisti, imprenditori agricoli, piccoli imprenditori sotto le soglie di cui all’articolo 1 della legge fallimentare.
Il principale motivo per cui pochi soggetti hanno fatto ricorso alla proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui agli articoli da alla L. 3/2012 risiede nella previsione di cui all’articolo 7, fra i requisiti per l’ammissibilità della proposta, della necessità di soddisfare in maniera integrale, tuttalpiù dilazionata, i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, l’imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate.
In materia di falcidia dell’Iva l’articolo 7 della legge 3/2012 replica quanto previsto all’articolo 182 - ter della legge fallimentare nella sua versione previgente alla novella introdotta con il comma 81 dell’articolo 1 della L. 232/2016. Ne discende che, ad oggi, risulta possibile falcidiare l’iva nel concordato preventivo ma non nell’ambito di un accordo di composizione della crisi ex L. 3/2012.
La sentenza del 26 Aprile 2017 del tribunale di Pistoia muovendo dalla sostanziale comparabilità, per modalità di formazione del consenso, fra concordato preventivo e proposte di accordo ex L. 3/2012 interviene proprio sulla possibilità di proporre la falcidia dell’iva nell’ ambito delle seconde.
Quanto sopra al fine di evitare principalmente il contrasto con l’articolo 3 della Costituzione derivante dalla disparità di trattamento in materia di imposta sul valore aggiunto venutasi a creare fra la disciplina degli accordi di composizione della crisi di sovraindebitamento[1] ed il concordato preventivo[2] a seguito delle modifiche all’articolo 182 - ter con la Legge 232/2016 che ha introdotto la possibilità di falcidia dei crediti erariali e quindi anche dell’iva. Stante l’impossibilità di applicare l’articolo 182 - ter in ambito di accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento "...per quale ragione l’imprenditore sottosoglia rispetto ai parametri di cui all’art. 1 l.f. o l’imprenditore agricolo o il professionista non possono accedere alla possibilità di pagamento non integrale dell’iva, quando tale possibilità è offerta all’imprenditore fallibile" [3]?
Per dare una risposta alla domanda è necessario ricordare che la sentenza n° 546 del 7 Aprile 2016 della sezione II della Corte di Giustizia Europea con la quale si afferma che: "...l’art. 4, par. 3, TUE nonché gli art. 2, 250, par. 1, e 273 della direttiva 2006/112/Ce del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo... con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell’imposta sul valore aggiunto attestando, sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento". In buona sostanza la falcidia del credito Iva non deriva da una rinuncia indiscriminata alla riscossione dell’imposta ma dalla constatazione, attraverso una procedura "soggetta a presupposti di applicazione rigorosi, allo scopo di offrire garanzie per quanto concerne, in particolare il recupero dei crediti privilegiati e pertanto dei crediti Iva", della necessarietà di conseguire il miglior realizzo possibile nell’ambito delle opportunità di riscossione effettive che risultano essere quelle offerte nel piano o quelle derivanti dalla liquidazione fallimentare.
Il criterio selettivo risulta essere pertanto, secondo la Corte di Giustizia Europea, la migliore soddisfazione del credito rispetto alla alternativa fallimentare attestata da un professionista.
Il Tribunale di Pistoia assimila di fatto la procedura di derivante dalla proposta di accordo di ristrutturazione ai sensi della L. 3/2012 al quella di un concordato con falcidia poiché in entrambi i casi il miglior prelievo possibile risulta accertato nell’ambito di un procedimento sottoposto a controllo giurisdizionale e nel quale sia garantita la possibilità di voto e di opposizione del creditore.
La conclusione del Tribunale di Pistoia è pertanto favorevole alla ammissibilità di una proposta di accordo di ristrutturazione ex L. 3/2012 in cui la falcidia dell’imposta sul valore aggiunto sia giustificata attraverso l’attestazione dell’Organismo di Composizione della Crisi in merito alla maggiore convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria.
Si aprono quindi possibilità nuove nella predisposizione delle proposte di accordo ogni qualvolta, ad esempio, sia possibile l’intervento di un terzo che apporti finanza esterna al patrimonio del sovraindebitato.

[1] L. 3/2012 Art. 7 comma 1 "...In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.
[2] Legge Fallimentare Art. 182 - ter" Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali..."
[3] Cfr Tribunale di Pistoia 26 Aprile 2017

Articolo del:


di Tommaso Bini

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