Accordi di ristrutturazione dei debiti - Parte I


L'imprenditore in stato di crisi può domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori
Accordi di ristrutturazione dei debiti - Parte I
L'accordo di ristrutturazione dei debiti è un istituto che è stato introdotto nel nostro ordinamento a seguito della riforma della legge fallimentare del 2005 e successivamente modificato con la riforma del 2012. A seguito di tali interventi normativi l'art. 182 bis l.f. prevede che l'imprenditore in stato di crisi può domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. A livello normativo l'art. 182 in esame è inserito nel Titolo III della Legge Fallimentare che è così diventato "Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione"; nonostante la sua collocazione si ritiene che l'accordo di ristrutturazione dei debiti non sia riconducibile alle procedure concorsuali per diversi motivi: non si prevede un procedimento di apertura, non sono nominati organi giudiziali, i creditori non sono organizzati come massa, l'imprenditore non viene spossessato dei beni aziendali e continua i suoi pieni poteri di gestione. L'Istituto in esame è uno strumento del tutto nuovo all'interno dell'ordinamento giuridico italiano e consiste in una disciplina degli accordi stragiudiziali tra debitore e creditori. L'accordo è un vero e proprio accordo contrattuale che il debitore stipula con i creditori. L'accordo contrattuale è personalmente perseguito dall'imprenditore, senza l'intervento di terze figure e non è vincolante per i creditori non aderenti come al contrario avviene nelle procedure concorsuali. Il creditore mantiene piena autonomia per quanto attiene sia i contenuti dell'accordo sia a quali creditori lo stesso debba esser rivolto. L'istituto in questione mantiene pertanto una natura sostanzialmente privatistica in quanto il Tribunale viene coinvolto solo al momento dell'omologa. Fatte queste considerazioni di carattere generale esaminiamo in concreto chi può avvalersi di questo istituto e con quali modalità. L'art. 182 bis richiede siano verificati alcuni requisiti e condizioni per poter usufruire di tale strumento; in primis per poter sottoporre ad omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti è necessario essere imprenditore (requisito soggettivo), sia in forma individuale che societaria ed esteso dal 2011 anche agli imprenditori agricoli, è poi necessario che l'imprenditore versi in uno stato di crisi e/o insolvenza (requisito oggettivo). L'accordo deve essere stipulato con creditori che rappresentino almeno il 60 per cento del totale dei crediti unitamente a una relazione redatta da un professionista, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, designato dal debitore stesso; il professionista nella sua relazione dovrà attestare la veridicità dei dati aziendali esposti e l'attuabilità dell'accordo con particolare riferimento alle garanzie di pagare integralmente i debitori che non vi hanno aderito entro centoventi giorni dall'omologa per crediti già scaduti a quella data ed entro centoventi giorni dalla scadenza per i crediti non ancora scaduti. Come detto precedentemente l'accordo di ristrutturazione dei debiti ha natura sostanzialmente privatistica pertanto il contenuto degli accordi è interamente rimesso alle parti le quali possono liberamente stabilire percentuali, modalità e tempistiche di soddisfacimento; non solo le negoziazioni possono avvenire su base individuale definendo trattamenti diversi con i singoli creditori non avendo il debitore vincoli di un trattamento paritetico (par condicio creditorum) ne un ordine preferenziale. E' prassi subordinare l'efficacia di detti accordi all'omologa da parte del Tribunale. Gli accordi devono essere redatti nella forma scritta e secondo giurisprudenza che potremmo ormai definire consolidata si ritiene che la sottoscrizione debba avvenire con autentica notarile, almeno per quanto attiene alla quota del 60% richiesto dalla norma. I creditori estranei all'accordo, perchè non interpellati o perchè con gli stessi non si è trovato un accordo negoziale, devono essere pagati integralmente nei tempi di cui sopra. L'accordo di risanamento deve fondarsi su un piano di risanamento costruito secondo la prassi professionale della redazione di business plan dal quale emerga l'esistenza delle risorse necessarie a realizzare il risanamento dell'azienda, a partire dell'esistenza delle risorse per pagare i creditori estranei all'accordo. La prima fase che consiste quindi nella negoziazione degli accordi, la redazione del piano e la sua attestazione si svolge senza nessuna forma di pubblicità e al di fuori del controllo del Tribunale.

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di Mauro Luigi Bonora

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