Accordi di ristrutturazione dei debiti - Parte II
Disamina dell'Istituto di accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dall'art. 182 bis l.f.

Al termine di questa prima fase il debitore deposita presso il Tribunale competente una domanda di omologazione corredata dagli accordi, dal piano di risanamento, dalla relazione del professionista e da altri documenti contabili e di sintesi atti alla comprensione e a supporto del piano stesso. Contestualmente al deposito presso il Tribunale si procede alla pubblicazione nel Registro Imprese e dalla sua pubblicazione e per i 60 giorni successivi i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire in azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Dalla data di pubblicazione nel Registro Imprese decorre altresì il termine di 30 giorni entro cui i creditori o altro soggetto interessato possono proporre opposizione all'omologazione degli accordi. Decorso tale termine di 30 giorni il Tribunale, dopo aver verificato l'esistenza dei requisiti, la regolarità, la completezza documentale ed esaminato gli eventuali ricorsi, procede all'omologa in camera di consiglio con decreto motivato. Nell'ipotesi che l'iter giudiziario si sia concluso con un decreto di omologa dell'accordo vediamo quali effetti tale provvedimento produce. Per effetto dell'omologa il debitore avrà termine di 120 giorni per il pagamento dei creditori non aderenti al piano, pagamenti e le operazioni a garanzia poste in essere in esecuzione del piano non saranno ne assogettabili a revocatoria fallimentare ne potranno configurarsi quali reati di bancarotta preferenziale e/o semplice. L'omologa produce effetti anche sul piano fiscale in quanto, ai fini delle imposte sui redditi, la sopravvenienza attiva risultante dallo stralcio dei crediti è non imponibile limitatamente alla parte che eccede le perdite pregresse e di periodo. A seguito dell' omologa e della conseguente piena efficacia degli accordi con i creditori il debitore sarà tenuto al rispetto degli impegni assunti con lo stesso e ad eseguire il piano di risanamento. I principali vantaggi di questo Istituto, come emerso dalle precedenti considerazioni, consistono nel fatto che si tratti di un procedimento rapido e meno costoso di altri, il piano di risanamento sia estremamente flessibile, non vi è il vincolo del rispetto della par condicio creditorum, i pagamenti eseguiti in ottemperanza al piano non sono soggetti a revocatoria fallimentare e non configurano ipotesi di bancarotta semplice o preferenziale, l'ingerenza del Tribunale è limitata, vi è un blocco delle azioni esecutive.
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