Accordi in vista di un futuro divorzio
Sono considerati affetti da nullità in quanto assunti in violazione del principio di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale

La Corte di Cassazione, sezione I Civile, con la sentenza n. 2224, depositata il 30 gennaio 2017, è tornata ad occuparsi degli accordi preventivi aventi ad oggetto l’assegno di divorzio ed ha confermato l’orientamento secondo il quale devono considerarsi affetti da nullità.
Pertanto le intese in forza delle quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime anche patrimoniale in vista del futuro divorzio sono invalidi in quanto assunti in violazione del principio di "radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale".
La nullità non viene sanata neppure nel caso in cui gli accordi siano idonei a soddisfare pienamente le esigenze della vita del coniuge più debole.
La Corte sottolinea la natura assistenziale dell’assegno divorzile e proprio tale natura rende indisponibile il diritto a richiederlo.
Dunque la corresponsione "una tantum" di detto assegno "non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, e gli accordi di separazione... non possono implicare rinuncia all’assegno di divorzio".
Rimarca ancora la Suprema Corte che l’accordo per l’una tantum richiede pur sempre una verifica di natura giudiziale.
Pertanto le intese in forza delle quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime anche patrimoniale in vista del futuro divorzio sono invalidi in quanto assunti in violazione del principio di "radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale".
La nullità non viene sanata neppure nel caso in cui gli accordi siano idonei a soddisfare pienamente le esigenze della vita del coniuge più debole.
La Corte sottolinea la natura assistenziale dell’assegno divorzile e proprio tale natura rende indisponibile il diritto a richiederlo.
Dunque la corresponsione "una tantum" di detto assegno "non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, e gli accordi di separazione... non possono implicare rinuncia all’assegno di divorzio".
Rimarca ancora la Suprema Corte che l’accordo per l’una tantum richiede pur sempre una verifica di natura giudiziale.
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