Accordo di convivenza nella coppia di fatto
La famiglia di fatto è destinataria di tutela diretta da parte dell'ordinamento giuridico anche sotto il profilo costituzionale
Le statistiche ci dicono che nel 2003 le coppie di fatto in Italia erano circa 540.000. Oggi il numero è sensibilmente aumentato; tanto da rendere quantomai opportuna una norma che introduca una disciplina specifica e diretta a regolamentare i diritti delle coppie di fatto, siano esse etero, ovvero, omosessuali.
In assenza della predetta normativa specifica e al fine di sopperire alla lacuna, è possibile optare per la stesura di un accordo di convivenza.
Sussistono due generi di disposizioni che possono essere inserite nel contratto, ferma restando la necessità che le obbligazioni abbiano natura esclusivamente patrimoniale.
Il primo genere riguarda tutti gli obblighi che le parti assumono per il periodo di convivenza, il secondo afferisce agli obblighi che le parti assumono reciprocamente, relativamente ed in previsione dell'ipotesi futura ed incerta che la convivenza venga a cessare.
Resta inteso che non è possibile ipotizzare di attribuire rilevanza ad un possibile addebito della rottura del rapporto, ciò per motivazioni legate all'ordine pubblico. E' consigliabile affidarsi ad un professionista esperto per la redazione dell'accordo di convivenza, posto che il tema trattato è di assoluta specificità e si potrebbe determinare un contratto nullo, in tutto o in parte, se non formulato dosando le opportune norme di riferimento.
Deve essere chiaro e specifico sia l'an che il quantum dell'eventuale prestazione economica posta a carico di uno dei conviventi a favore dell'altro, fissando in modo chiaro i parametri per la sua determinazione e quantificazione, così come anche è opportuna chiarezza in ordine alla durata ed alle causa di estinzione dell'obbligo.
In assenza della predetta normativa specifica e al fine di sopperire alla lacuna, è possibile optare per la stesura di un accordo di convivenza.
Sussistono due generi di disposizioni che possono essere inserite nel contratto, ferma restando la necessità che le obbligazioni abbiano natura esclusivamente patrimoniale.
Il primo genere riguarda tutti gli obblighi che le parti assumono per il periodo di convivenza, il secondo afferisce agli obblighi che le parti assumono reciprocamente, relativamente ed in previsione dell'ipotesi futura ed incerta che la convivenza venga a cessare.
Resta inteso che non è possibile ipotizzare di attribuire rilevanza ad un possibile addebito della rottura del rapporto, ciò per motivazioni legate all'ordine pubblico. E' consigliabile affidarsi ad un professionista esperto per la redazione dell'accordo di convivenza, posto che il tema trattato è di assoluta specificità e si potrebbe determinare un contratto nullo, in tutto o in parte, se non formulato dosando le opportune norme di riferimento.
Deve essere chiaro e specifico sia l'an che il quantum dell'eventuale prestazione economica posta a carico di uno dei conviventi a favore dell'altro, fissando in modo chiaro i parametri per la sua determinazione e quantificazione, così come anche è opportuna chiarezza in ordine alla durata ed alle causa di estinzione dell'obbligo.
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