Accordo di ricollocazione


Con circolare congiunta del 7 giugno 2018 n. 11, Ministero del Lavoro e Anpal sono intervenuti a fornire istruzioni operative sulla ricollocazione
Accordo di ricollocazione
Con circolare congiunta del 7 giugno 2018 n. 11, il Ministero del Lavoro e L’Anpal sono intervenuti a fornire le prime istruzioni operative sull’accordo di ricollocazione. In particolare, intervengono sulla previsione contenuta dall’art. 24-bis del D. Lgs. n. 148/2015, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, che riconosce l’attribuzione anticipata, da parte dell’Anpal e su richiesta del lavoratore, dell’assegno di ricollocazione a quei lavoratori che rientrano in ambiti aziendali o profili professionali a rischio di esubero.
Accordo di ricollocazione
Nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale in cui non sia previsto il completo recupero occupazionale, il comma 1 dell’art. 24 bis prevede che la procedura di consultazione sindacale finalizzata alla richiesta dell’intervento straordinario di integrazione salariale, possa concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione dei lavoratori, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. Il verbale relativo alla procedura di consultazione dovrà riportare, in apposita sezione, anche l’accordo con il quale le Parti hanno inteso definire il piano di ricollocazione. A tal fine la circolare in esame allega un modello cui le Parti devono rifarsi. Successivamente entro 7 giorni dalla stipula, l’accordo dovrà essere trasmesso all’Anpal, a cura del datore di lavoro, con le modalità previste dalla suddetta Agenzia.
Richiesta di assegno da parte del lavoratore
Ne consegue che sono legittimati a presentare la domanda di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione i soli lavoratori coinvolti nella riduzione e/o sospensione dell’attività lavorativa, appartenenti agli ambiti aziendali o profili professionali per i quali sia stato dichiarato un esubero e la domanda deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di ricollocazione, con le modalità indicate dall’Anpal.
Modalità operative dell’assegno di ricollocazione e servizio di assistenza intensiva
Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una durata corrispondente a quella della C.i.g.s. e, comunque, non inferiore a 6 mesi. Al termine di tale periodo, il servizio è prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi, previo accordo tra il lavoratore interessato e l’ente erogatore del servizio, nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l’intero ammontare dell’assegno. Il programma di assistenza intensiva deve essere compatibile con la residua attività lavorativa e con l’accordo di ricollocazione, le convocazioni e le iniziative di politica attiva proposte devono pertanto essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro.
Condizionalità ai lavoratori ammessi anticipatamente all’assegno di ricollocazione a seguito di accodo di ricollocazione non si applica l’obbligo di accettazione di un’offerta di lavoro congrua.
Benefici per il lavoratore
Qualora il lavoratore accetti l’offerta di lavoro di un altro datore, che non presenti assetti proprietari coincidenti con quelli dell’impresa del datore in essere, questi ha diritto sia all’esenzione dal reddito imponibile ai fini Irpef delle somme percepite a causa della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, sia all’erogazione, da parte dell’Inps, di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto per il periodo residuo previsto dal programma di riorganizzazione o crisi aziendale.
Benefici per il datore di lavoro
Al datore di lavoro che assume il lavoratore interessato, spetta l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, per un periodo pari a 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato oppure 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, cui possono aggiungersi ulteriori sei mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato.

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di Valentina Curatolo

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