ACF – Arbitro per le controversie finanziarie
In caso di problemi con le banche

La sigla ACF è una di quelle da ricordare.
Indica infatti l’istituto creato dalla Consob e operativo dal 9 gennaio 2017 che si occupa della risoluzione stragiudiziale delle controversie tra intermediari e risparmiatori, offrendo un servizio assolutamente gratuito e celere per la composizione delle questioni attinenti la materia finanziaria.
La procedura è molto snella e inizia allorquando il risparmiatore presenti on line il ricorso in materia di violazione da parte degli "intermediari" (banche, società di intermediazione mobiliare ed enti che gestiscono fondi comuni di investimento) degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza imposti dalla normativa di settore. Una volta azionato il procedimento, l’intermediario avrà 30 giorni per rispondere a quanto dedotto e articolato nel ricorso, presentando anche le proprie "deduzioni", alle quali il ricorrente/risparmiatore potrà replicare nei successivi 15 giorni, trascorsi i quali l’ACF pronuncerà direttamente la propria decisione, ponendo fine alla procedura.
La controversia tra intermediario e cliente deve riguardare "servizi o attività con finalità di investimento", mentre nel caso in cui esista un contrasto per la "prestazione di operazioni e servizi bancari e finanziari" il ricorso dovrà essere presentato all’ABF, ovvero all’Arbitro Bancario e Finanziario.
La procedura innanzi all’ACF, oltre ad assicurare la rapidità del procedimento, garantisce anche un’assoluta imparzialità di giudizio e permette che, qualora il risparmiatore non sia pienamente soddisfatto della decisione presa dall’Arbitro, possa comunque rivolgersi al Tribunale per sostenere le proprie ragioni. In ogni caso, è bene sottolineare che, in questo procedimento, non è obbligatoria l’assistenza di un Avvocato, nonostante le controversie possano avere un importo anche molto elevato, con richieste di risarcimento danni non superiori a € 500.000,00.
Dal punto di vista della struttura, l’ACF si articola in un Collegio, formato da un Presidente e da quattro membri, in possesso di comprovata competenza ed esperienza, nonché di indiscussa indipendenza e onorabilità, con sede unica a Roma; le decisioni sono assunte a maggioranza dei suoi membri e, nel primo anno di lavoro, le richieste di risarcimento hanno già sfiorato i 100 milioni di Euro.
Insomma, un’occasione da non perdere, considerato anche che l’art. 3 del Regolamento ACF impone alle banche e agli "intermediari" di aderire obbligatoriamente alla procedura.
Indica infatti l’istituto creato dalla Consob e operativo dal 9 gennaio 2017 che si occupa della risoluzione stragiudiziale delle controversie tra intermediari e risparmiatori, offrendo un servizio assolutamente gratuito e celere per la composizione delle questioni attinenti la materia finanziaria.
La procedura è molto snella e inizia allorquando il risparmiatore presenti on line il ricorso in materia di violazione da parte degli "intermediari" (banche, società di intermediazione mobiliare ed enti che gestiscono fondi comuni di investimento) degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza imposti dalla normativa di settore. Una volta azionato il procedimento, l’intermediario avrà 30 giorni per rispondere a quanto dedotto e articolato nel ricorso, presentando anche le proprie "deduzioni", alle quali il ricorrente/risparmiatore potrà replicare nei successivi 15 giorni, trascorsi i quali l’ACF pronuncerà direttamente la propria decisione, ponendo fine alla procedura.
La controversia tra intermediario e cliente deve riguardare "servizi o attività con finalità di investimento", mentre nel caso in cui esista un contrasto per la "prestazione di operazioni e servizi bancari e finanziari" il ricorso dovrà essere presentato all’ABF, ovvero all’Arbitro Bancario e Finanziario.
La procedura innanzi all’ACF, oltre ad assicurare la rapidità del procedimento, garantisce anche un’assoluta imparzialità di giudizio e permette che, qualora il risparmiatore non sia pienamente soddisfatto della decisione presa dall’Arbitro, possa comunque rivolgersi al Tribunale per sostenere le proprie ragioni. In ogni caso, è bene sottolineare che, in questo procedimento, non è obbligatoria l’assistenza di un Avvocato, nonostante le controversie possano avere un importo anche molto elevato, con richieste di risarcimento danni non superiori a € 500.000,00.
Dal punto di vista della struttura, l’ACF si articola in un Collegio, formato da un Presidente e da quattro membri, in possesso di comprovata competenza ed esperienza, nonché di indiscussa indipendenza e onorabilità, con sede unica a Roma; le decisioni sono assunte a maggioranza dei suoi membri e, nel primo anno di lavoro, le richieste di risarcimento hanno già sfiorato i 100 milioni di Euro.
Insomma, un’occasione da non perdere, considerato anche che l’art. 3 del Regolamento ACF impone alle banche e agli "intermediari" di aderire obbligatoriamente alla procedura.
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