Acque meteoriche di dilavamento (AMD): linee guida


Le norme per il controllo acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne e le attività obbligate ad idoneo trattamento depurativo delle stesse
Acque meteoriche di dilavamento (AMD): linee guida
L'art.113 del D.Lgs.152/2006 "acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne" dispone:
- ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, disciplinano le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate ed i casi in cui richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.
- le Regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari casi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
- è comunque vietato lo scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
Tutte le normative regionali prevedono separazione e trattamento di una parte rilevante delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento di superfici pavimentate a rischio di inquinamento, definite acque di prima pioggia. Le acque di prima pioggia sono considerate ad alto carico inquinante, ovvero l'azienda deve raccogliere in apposite vasche e trattare in modo adeguato le acque di prima pioggia prima di inviare le stesse al corpo idrico ricettore. Le acque meteoriche di dilavamento sottoposte ad idoneo trattamento sono quelle relative alle attività «a rischio» elencate nelle leggi regionali.
Le acque meteoriche di lavaggio delle aree esterne e le acque di prima pioggia sono assimilate a acque reflue industriali e, pertanto, sono sottoposte a quanto previsto dalla Parte III del D.Lgs.152/06 e s.m.e i.
La Lombardia è la Regione che, per prima, ha regolamentato la materia e la L.R. vigente è la N° 4/2006. In generale le acque provenienti dal dilavamento delle aree scoperte esterne, considerate pertinenze dell'attività, quali le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio devono essere sottoposte a trattamenti adeguati, prima di essere immesse nel sistema idrico recettore. Invece non devono essere sottoposte a idonei trattamenti le acque meteoriche di provenienti dal dilavamento delle coperture e delle aree a verde.
Le tipologie di insediamenti che devono provvedere al trattamento delle acque di lavaggio e delle acque di prima pioggia le seguenti:
- impianti di combustione con potenza termica di combustione ≥ 50 MW;
- raffinazione di petrolio e gas;
- cokerie;
- impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;
- impianti di produzione e trasformazione di metalli;
- impianti di trattamento e rivestimento dei metalli;
- impianti per la produzione di clinker(cemento)o di calce viva;
- impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti dell'amianto;
- impianti per la produzione di vetro compresi quelli per la produzione di fibre di vetro;
- impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli per la produzione di fibre minerali;
- impianti per la fabbricazione di tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle;
- industrie chimiche;
- impianti di smaltimento rifiuti, impianti di recupero rifiuti, depositi e stoccaggi rifiuti, centri di cernita rifiuti, impianti di trasformazione di rifiuti;
- impianti per la fabbricazione di pasta per carta, carta e cartoni;
- impianti per la concia e/o tintura delle pelli e del cuoio;
- impianti trattamento di fibre tessili: operazioni di imbianchimento, mercerizzazione, stampa, tintura e finissaggio;
- impianti di produzione di pneumatici;
- aziende agricole e allevamenti zootecnici;
- macelli aventi capacità di produzione ≥ 50 t/die;
- impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e residui di animali con una capacità di trattamento 10 t/die;
- impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente > 150 Kg/h o > 200 t/anno;
- parcheggi e piazzali e movimentazione merci di aree intermodali;
- parcheggi e piazzali di transito e movimentazione merci di aree commerciali;
- parcheggi e piazzali di deposito di mezzi di trasporto;
- autofficine;
- carrozzerie;
- vendita e distribuzione/stoccaggio di carburanti/idrocarburi;
- lavorazione e deposito di oli minerali;
- deposito di rottami e deposito di veicoli fuori uso destinati a demolizione;
- produzioni di sostanze di cui alla tabella 3A
- allegato 5 - del D. Lgs. 152/2006.

Articolo del:


di ing. Antonio Tomasetta

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