Acquisto dell’immobile “nello stato di fatto e di diritto”: clausola priva di effetti


Inefficacia della clausola dello “stato di fatto dell’immobile” in quanto priva di contenuto
Acquisto dell’immobile “nello stato di fatto e di diritto”: clausola priva di effetti

Con sentenza n. 29902 del 20 novembre 2018, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal promittente venditore di un immobile avverso la sentenza che, nell’obbligare il promissario acquirente a dare esecuzione al contratto preliminare di vendita, riduceva il prezzo d'acquisto a causa del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento.

Il promittente venditore fondava le proprie difese sulla presenza nel contratto preliminare della clausola con cui l’acquirente aveva accettato di comperare l’immobile “nello stato di fatto e di diritto” in cui si trovava al momento della stipula.

La Suprema Corte, condividendo il ragionamento seguito dalla Corte D’Appello di Genova, ha affermato che una clausola siffatta è priva di efficacia e di contenuto, in quanto di mero stile.

La stessa, difatti, non può ritenersi frutto di una specifica negoziazione delle parti, che consapevolmente abbiano accettato anche eventuali vizi dell’immobile oggetto di compravendita.

Tale circostanza non si è verificata nel caso in esame, in quanto esaminando il contenuto del preliminare di acquisto, non emerge alcuna specifica pattuizione riguardo l’impianto di riscaldamento, da cui si possa desumere la consapevolezza e accettazione da parte del promissario acquirente di voler comperare l’immobile  “nelle condizioni” in cui lo stesso si trova al momento della stipula.

Articolo del:


di Avv. Manuela Martinangeli

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse