Addebito anche per un solo episodio di violenza


Anche un solo episodio di violenza perpetrata da un coniuge nei confronti dell'altro fa scattare l'addebito a carico di chi lo pone in essere
Addebito anche per un solo episodio di violenza
Il caso oggetto dell'ordinanza n. 7388/2017 prende le mosse da un giudizio di separazione terminato con un provvedimento di addebito a carico del marito, per la sussistenza di un episodio di percosse in danno della moglie.
La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla domanda dell'uomo che chiedeva la revoca del provvedimento di addebito perché, a suo dire, tale comportamento violento si sarebbe consumato in un momento successivo alla crisi coniugale e, pertanto, non poteva essere considerato causa scatenante della instabilità matrimoniale.
Nel rigettare il ricorso, la Corte di Legittimità ha confermato che "le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei"(Cfr. Cass. civ. n. 7321/2005 e n. 11844/2006).
In buona sostanza, nel caso in cui in una separazione risulti provata la sussistenza anche di un solo episodio di violenza perpetrata da un coniuge nei confronti dell'altro, questo è sufficientemente grave da far scattare l'addebito a carico di chi ha posto in essere tale condotta, a prescindere dal momento in cui questo si sia consumato: nessun comportamento risulta infatti valido a giustificare un atto di tale gravità.
E dunque nel caso in cui un giudice dovesse appurare l'effettiva sussistenza anche di un solo isolato caso in cui un coniuge ha usato violenza nei confronti dell'altro, non potrebbe non addebitare la separazione all'autore della condotta violenta, essendo questa comparabile solo con comportamenti omogenei, ovvero solo con casi in cui il comportamento aggressivo sia stato generato da una condotta del medesimo tenore posta in essere dall'altro coniuge.

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di Avv. Francesca Verdicchio

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