Addio al bonus baby sitter
Cosa succede con la cessazione dell`utilizzo dei voucher baby sitter

L’entrata in vigore del decreto legge n. 25/2017 in data 17/03/2017 prevede la definitiva cancellazione dei buoni lavoro "voucher" determinando così lo stop all’erogazione del bonus "baby sitter", fatta salva la possibilità di utilizzare i contributi già concessi.
Il bonus baby sitter-asili nido, introdotto dalla L. 92/2012 (Legge Fornero) inizialmente fino al 2015 e poi prorogato dalla legge di stabilità fino al 2018, prevede la possibilità di rinunciare in tutto o in parte al congedo parentale a fronte della possibilità di utilizzare un contributo economico (€ 600 per un massimo di 6 mesi per la generalità dei lavoratori, ridotti a 3 mesi per le lavoratrici autonome) per far fronte al costo sostenuto per la baby sitter o per pagare la retta dell’asilo nido.
Nel primo caso l’INPS corrisponde dei voucher alla mamma che questa utilizzerà poi per pagare la baby sitter; nel secondo caso il contributo economico viene corrisposto direttamente dall’INPS alla struttura che eroga il servizio.
Il decreto sopra citato, abrogando tutta la normativa sui buoni lavoro, ha comportato anche il blocco dell’erogazione dei buoni relativi al bonus baby sitter in quanto l’INPS non può più erogarli e di conseguenza le mamme non possono più usarli; quelli già in possesso possono essere usati fino ad esaurimento e comunque entro il 31/12/2017.
Tre sono quindi le casistiche che si possono verificare alla luce delle nuove disposizioni:
- chi ha già fatto richiesta dei buoni e li ha già ottenuti può utilizzarli entro il 31 dicembre 2017; resta salva la possibilità di restituire i buoni già richiesti e che si prevede di non utilizzare (le modalità per la restituzione dei voucher sono contenute nella Circolare INPS n. 75/2016);
- chi ne ha fatto richiesta entro il 17 marzo e ha visto accettata la propria domanda entro tale data o successivamente, può beneficiare dei voucher anche se sono stati aboliti; rimane fermo l’obbligo di utilizzarli entro la fine dell’anno in corso. In alternativa è prevista la possibilità di rinunciare a tali buoni oppure chiedere la conversione di tali buoni in contributo per pagare la retta dell’asilo nido;
- chi, invece, ha presentato domanda dopo il 17 marzo potrà solamente scegliere se cancellare la domanda presentata all’INPS oppure chiedere il contributo per l’asilo nido. In ogni caso a decorrere dal 22 marzo non è più consentito presentare le domande per richiedere il bonus baby sitter.
La restituzione dei buoni senza la richiesta del contributo economico per l’asilo nido comporta la possibilità di usufruire del congedo parentale a cui si era rinunciato.
Il bonus baby sitter-asili nido, introdotto dalla L. 92/2012 (Legge Fornero) inizialmente fino al 2015 e poi prorogato dalla legge di stabilità fino al 2018, prevede la possibilità di rinunciare in tutto o in parte al congedo parentale a fronte della possibilità di utilizzare un contributo economico (€ 600 per un massimo di 6 mesi per la generalità dei lavoratori, ridotti a 3 mesi per le lavoratrici autonome) per far fronte al costo sostenuto per la baby sitter o per pagare la retta dell’asilo nido.
Nel primo caso l’INPS corrisponde dei voucher alla mamma che questa utilizzerà poi per pagare la baby sitter; nel secondo caso il contributo economico viene corrisposto direttamente dall’INPS alla struttura che eroga il servizio.
Il decreto sopra citato, abrogando tutta la normativa sui buoni lavoro, ha comportato anche il blocco dell’erogazione dei buoni relativi al bonus baby sitter in quanto l’INPS non può più erogarli e di conseguenza le mamme non possono più usarli; quelli già in possesso possono essere usati fino ad esaurimento e comunque entro il 31/12/2017.
Tre sono quindi le casistiche che si possono verificare alla luce delle nuove disposizioni:
- chi ha già fatto richiesta dei buoni e li ha già ottenuti può utilizzarli entro il 31 dicembre 2017; resta salva la possibilità di restituire i buoni già richiesti e che si prevede di non utilizzare (le modalità per la restituzione dei voucher sono contenute nella Circolare INPS n. 75/2016);
- chi ne ha fatto richiesta entro il 17 marzo e ha visto accettata la propria domanda entro tale data o successivamente, può beneficiare dei voucher anche se sono stati aboliti; rimane fermo l’obbligo di utilizzarli entro la fine dell’anno in corso. In alternativa è prevista la possibilità di rinunciare a tali buoni oppure chiedere la conversione di tali buoni in contributo per pagare la retta dell’asilo nido;
- chi, invece, ha presentato domanda dopo il 17 marzo potrà solamente scegliere se cancellare la domanda presentata all’INPS oppure chiedere il contributo per l’asilo nido. In ogni caso a decorrere dal 22 marzo non è più consentito presentare le domande per richiedere il bonus baby sitter.
La restituzione dei buoni senza la richiesta del contributo economico per l’asilo nido comporta la possibilità di usufruire del congedo parentale a cui si era rinunciato.
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