Addio al “tenore di vita”


E' l’autosufficienza economica dell’ex coniuge che stabilisce l’assegno di divorzio e non più il tenore di vita vissuto in costanza di matrimonio.
Addio al “tenore di vita”
Con una sentenza epocale, dopo 30 anni di diverso orientamento consolidato, la Suprema Corte supera il principio che collegava la misura dell’assegno al parametro del "tenore di vita" matrimoniale.
L’assegno di divorzio, stabilisce la Cassazione in sentenza, ha fondamento costituzionale nel dovere inderogabile di "solidarietà economica" (artt. 2 e 23 Cost.), il cui adempimento è richiesto ad entrambi gli ex coniugi, quali "persone singole", a tutela della "persona" economicamente più debole (cosiddetta "solidarietà post-coniugale"): sta precisamente in questo duplice fondamento costituzionale sia la qualificazione della natura dell'assegno di divorzio come esclusivamente "assistenziale" in favore dell'ex coniuge economicamente più debole (art. 2 Cost.), sia la giustificazione della doverosità della sua prestazione (art. 23 Cost.).
Sicché, se il diritto all'assegno di divorzio è riconosciuto alla "persona" dell'ex coniuge nella fase dell'an debeatur, l'assegno è "determinato" esclusivamente nella successiva fase del quantum debeatur, non già "in ragione" del rapporto matrimoniale ormai definitivamente estinto, bensì "in considerazione" di esso nel corso di tale seconda fase, avendo lo stesso rapporto, ancorché estinto pure nella sua dimensione economico-patrimoniale, caratterizzato, anche sul piano giuridico, un periodo più o meno lungo della vita in comune («la comunione spirituale e materiale») degli ex coniugi.
Pertanto, il Giudice del divorzio, di fronte alla richiesta dell’assegno di cui all’art. 5 c. 6 L. 898/70 (sostituito da art. 10 L. 74/87), dovrà verificare, nella fase dell’an debeatur, se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di mezzi adeguati o, comunque, impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali "indici" - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri latu sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Dovrà, inoltre, tener conto nella fase del quantum debeatur - informata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto "persona" economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell'assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto -, di tutti gli elementi indicati dalla norma ("[....] condizioni dei coniugi, [....] ragioni della decisione, [....] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [....] reddito di entrambi [....]"), e "valutare" «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio».
E’ questa una sentenza rivoluzionaria: se prima l’assegno divorzile portava dietro un’eredità "matrimoniale", oggi esso si lega unicamente alla capacità del singolo di rendersi economicamente autosufficiente.
Avv. Laura Melis - Lucca


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di Avv. Laura Melis

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