Addio casa dopo 18 rate non pagate
Con il c.d. decreto mutui, via libera alla possibilità per le banche di vendere direttamente la casa del debitore senza l'obbligo di passare dall'asta giudiziaria
Via libera alla possibilità per le banche di vendere direttamente la casa del debitore senza l'obbligo di passare dall'asta giudiziaria.
Il Consiglio dei Ministri di oggi ha appena approvato il c.d. decreto mutui, recependo in via definitiva la direttiva Ue n. 17 del 2014 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.
In poche parole viene data la possibilità alle banche di prendersi all’immobile di chi non paga le rate del mutuo, ma solo se l’inadempimento si protrae per 18 rate e non 7 come inizialmente previsto.
Oltre a far scattare la vendita diretta dell’immobile senza passare per il tribunale, tra le altre modifiche inserite rispetto all’impianto originario vi è l’obbligo di assistenza di un consulente per il cittadino, parte debole, nonché di un separato accordo esplicito tra le parti.
Rimane in ogni caso fermo il divieto di patto commissorio e viene introdotto il c.d. patto marciano, ossia la previsione secondo cui in caso di vendita diretta da parte della banca non vi sia sproporzione tra l’entità del debito e il valore del bene dato in garanzia.
Sancita inoltre l’estinzione del debito, in ogni caso (anche laddove il valore del bene sia inferiore all’ammontare del debito) ed il diritto del consumatore all’eccedenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita è più alto.
Il Consiglio dei Ministri di oggi ha appena approvato il c.d. decreto mutui, recependo in via definitiva la direttiva Ue n. 17 del 2014 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.
In poche parole viene data la possibilità alle banche di prendersi all’immobile di chi non paga le rate del mutuo, ma solo se l’inadempimento si protrae per 18 rate e non 7 come inizialmente previsto.
Oltre a far scattare la vendita diretta dell’immobile senza passare per il tribunale, tra le altre modifiche inserite rispetto all’impianto originario vi è l’obbligo di assistenza di un consulente per il cittadino, parte debole, nonché di un separato accordo esplicito tra le parti.
Rimane in ogni caso fermo il divieto di patto commissorio e viene introdotto il c.d. patto marciano, ossia la previsione secondo cui in caso di vendita diretta da parte della banca non vi sia sproporzione tra l’entità del debito e il valore del bene dato in garanzia.
Sancita inoltre l’estinzione del debito, in ogni caso (anche laddove il valore del bene sia inferiore all’ammontare del debito) ed il diritto del consumatore all’eccedenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita è più alto.
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