Adempimenti alternativi al versamento dell'assegno di mantenimento


La valenza degli adempimenti alternativi al versamento dell’assegno di mantenimento ai fini della esclusione della responsabilità penale per il reato ex art. 570 c.p.
Adempimenti alternativi al versamento dell'assegno di mantenimento

 

“NON VERSO I SOLDI ALLA MIA EX MOGLIE MA TENGO PIU’ SPESSO I BAMBINI: COSA RISCHIO?”

In un momento in cui la stabilità economica personale è fortemente messa in discussione dal protrarsi oltre ogni previsione dello stato di pandemia e delle restrizioni a questa collegate, è d’obbligo interrogarsi nuovamente sui profili di rischio penale legati alla gestione (economica) dei rapporti tra ex coniugi.

In particolare, quello che preoccupa sempre più è il timore di non riuscire a fronteggiare tutte le obbligazioni economiche che nascono dalla rottura di un rapporto coniugale/familiare.

A fare da cassa di risonanza a tali preoccupazioni, vi è spesso una degenerazione del rapporto tra ex coniugi / ex compagni, che non consente una interlocuzione serena e civile e una reciproca comprensione delle esigenze nascenti dalla separazione e legate, soprattutto, alla gestione della prole.

Nei mesi del lockdown e, ancora oggi, con il protrarsi e l’ampliamento dello smart-working per molte categorie di lavoratori, le famiglie hanno vissuto una improvvisa rivoluzione delle proprie dinamiche interne, soprattutto a causa della interruzione delle attività scolastiche. Ad esempio, nella Regione Campania a far data da venerdì 16 ottobre, i disagi nella gestione dei figli sono nuovamente aumentati, attesa la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole ad eccezione della sezione nido ed infanzia, con notevoli ripercussioni sulla organizzazione lavorativa e gestionale dei nuclei familiari.

I bisogni dei minori e, soprattutto, la compatibilità tra le loro esigenze primarie (ad esempio con lo svolgimento di DID – didattica integrata digitale) e quelle organizzative e lavorative dei genitori, hanno determinato, in questo peculiare momento, una modifica di fatto delle statuizioni in tema di affidamento e diritto di visita, talvolta arbitraria e talvolta condivisa, che finisce col determinare anche una modifica delle statuizioni economiche.

Ma cosa succede se il genitore non convivente ospita i figli presso la propria abitazione, oltre i giorni assegnati, provvedendo in quel periodo a tutti i loro bisogni? Questa condotta, foriera di maggiore impegno, fa decadere l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento al genitore convivente?

La risposta, come spesso accade, non è semplice e, soprattutto, è condizionata da molteplici fattori.

1) La Corte di Cassazione ha recentemente depositato le motivazioni della sentenza n. 418/2020 affermando che “integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare la condotta del soggetto obbligato, che modifichi arbitrariamente i contenuti dell’obbligazione economica al mantenimento posta a suo carico, ospitando i figli nella propria abitazione oltre i giorni assegnati e provvedendo in tale periodo ai loro bisogni, trattandosi di iniziative occasionali ed estemporanee, in ogni caso inidonee a compensare il mancato versamento dell’assegno su cui l’altro genitori deve poter fare affidamento per il soddisfacimento delle esigenze primarie dei minori”.

La Suprema Corte ha, quindi, negato la possibilità di ridurre o addirittura eludere il versamento dell’assegno di mantenimento a fronte di un ampliamento del diritto di visita con pernottamento della prole presso la abitazione del genitore non convivente, purché si sia trattato di una iniziativa estemporanea ed occasionale.

Ciò significa che, ad esempio, ospitare per qualche giorno (ma anche per una settimana o più) il proprio figlio presso la propria abitazione al fine di consentire al genitore convivente di organizzarsi al meglio con le nuove disposizioni lavorative in tema di smart-working oppure per garantire lo svolgimento delle attività di DAD, o ancora, molto più semplicemente, in seguito ad un litigio genitore/figlio, non esclude l’obbligo di versare per intero l’assegno di mantenimento posto a favore di quel figlio, poiché, trattasi di situazione del tutto estemporanea e le esigenze primarie del minore restano comunque a carico del genitore convivente.

2) Diversa è invece la situazione in cui in maniera reiterata e periodica il minore desideri trascorrere più tempo presso la abitazione del genitore non convivente, oppure nel caso in cui quest’ultimo possa assicurargli più agevole esecuzione della DAD, per un periodo di tempo più prolungato e continuativo.

Prima di effettuare ogni arbitraria riduzione dell’importo dell’assegno di mantenimento, occorre procedere ad una rivisitazione degli accordi economici con l’altro genitore.

E’ importante sapere che si può procedere non solo attraverso la richiesta alla A.G. di modifica degli accordi, ma anche attraverso un più semplice accordo stragiudiziale e transattivo, modificativo delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione o di divorzio.

La Corte di Cassazione, infatti, ha escluso la rilevanza penale della condotta di colui che si attenga al contenuto di un accordo transattivo modificativo delle statuizioni divorzili, anche se non omologato dalla autorità giudiziaria (Cassazione, sez. 6° sent. 5236/2020).

Alla luce delle più recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione, possiamo affermare che, qualora il permanere della situazione pandemica globale e delle restrizioni imposte sia con i DPCM che con le Ordinanze Regionali, determini una modifica negli assetti organizzativi della famiglia (con conseguente destinazione di maggiori risorse temporali ed economiche ai propri figli  da parte del genitore non convivente) è possibile adeguare l’assegno di mantenimento versato all’altro coniuge senza incorrere nel reato di cui all’art. 570 / 570 bis  c.p. solo se:
- trattasi di situazione perdurante e non arbitraria;
- venga sempre consentito il soddisfacimento delle esigenze primarie del minore;
- la modifica delle statuizioni avvenga in maniera transattiva, profusa in accordo stragiudiziale, anche privo di omologazione della A.G. oppure, in alternativa, venga proposta azione di modifica delle statuizioni, presso la AG competente.

 

Articolo del:


di Avv. Francesca Pengo

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse