Adottabilità e adozione dei minorenni


Al vaglio del difensore, del Giudice, dei Servizi Sociali e delle Istituzioni, adottabilità e adozione richiedono e impongono valutazioni ponderate e responsabili
Adottabilità e adozione dei minorenni

La Volontaria Giurisdizione

Come è noto agli operatori del diritto, la Volontaria Giurisdizione è stata definita in dottrina come l'“amministrazione pubblica del diritto privato” o l'“amministrazione del diritto privato affidata ad organi giurisdizionali”, con una univoca convergenza di pensiero (da Zanobini, per passare al Calamandrei e fino ad arrivare al Mandrioli).

Quella che, per brevità, denomineremo V.G. nel prosieguo, non è diretta alla risoluzione di una controversia tra le parti, ma si riferisce al compimento di attività necessarie a gestire un negozio od un affare privato di uno o più soggetti.

La peculiarità della V.G. è che, nel suo ambito, il Giudice non rivolge la propria opera alla “pacificazione” di parti avverse, ma garantisce la tutela di interessi privati, talune volte con rilevanza pubblica.

La V.G. è, dunque, una forma di jurisdictio inter volentes, di difficile collocazione, laddove diritto pubblico e diritto privato si intersecano: infatti, in essa, l'accordo può essere già stato raggiunto dalle parti oppure vi può essere un unico soggetto-attore che invoca il riconoscimento o la tutela di un diritto.

Trattasi di una figura ibrida, sì, tra giurisdizione e amministrazione che il legislatore ha ritenuto di affidare - in via esclusiva - agli organi giurisdizionali terzi ed imparziali e non alla pubblica amministrazione o a professionisti.

Organi che amministrano e iuris dicunt circa la delicata materia di cui scrivo. Orbene, temi di cui la V.G. si occupa sono quelli della dichiarazione di adottabilità e dell'adozione propriamente detta.

 

Il quadro tratteggiato dalla Cassazione

L' adottabilità del minore risulta essere il presupposto logico-giuridico che conduce all'adozione, vale a dire a quello strumento utile a evitare al minore un più grave pregiudizio del permanere nella casa familiare, per il tramite della rescissione del legame familiare stesso.

Annovero la sentenza n. 22589/17 della Prima Sezione Civile della Suprema Corte relativa a un mio caso e successo professionale, in cui rappresentavo ed assistevo la ricorrente la cui impugnazione veniva accolta - con la preziosa collaborazione di valente Collega, patrocinante - e di cui riporto un passo saliente:

“Come più volte si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, solo al fallito tentativo di recupero della genitorialità, può conseguire la dichiarazione dello stato di adottabilità. L'adozione di un provvedimento di tale natura è ammissibile esclusivamente nel caso in cui si accerti una situazione di abbandono non transitoria, rappresentando l'allontanamento dal nucleo familiare d'origine una soluzione di “extrema ratio”, cioè adottabile quando ogni altro rimedio appaia inadeguato con l'esigenza dell'acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l'esigenza del minore stesso" (Cass. Civ. I sez. 6137/15; Cass. Civ. Sez. I 23976/15) - Cassa con rinvio.

La predisposizione di adeguati percorsi di sostegno alla genitorialità e di ogni possibile rimedio al reinserimento del minore nella famiglia d'origine, rappresentano - per consolidata giurisprudenza - gli indispensabili tentativi per addivenire ad una consapevole e “giusta” collocazione del bambino in altro contesto che non sia quello originario.

Conformemente ed in interconnessione con la tematica dell'adottabilità, recentemente, si è pronunciata la Cass. Civ. Sez. I – Sent. n. 13408/19 di cui si riporta la massima:

"In tema di adozione, la dichiarazione di adottabilità – quale unico strumento utile, per tramite della rescissione del legame familiare, a evitare al minore un più grave pregiudizio – integra l’extrema ratio, stante il carattere prioritario del diritto del minore a crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, intesa come ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, nonché il dovere dello Stato di garantire il riconoscimento e la protezione di tale diritto, attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare”.

Le pronunce conformi sono, invero, numerose e di esse si danno gli estremi per una ricerca più approfondita:

Cass., ord. 31 ottobre 2018, n. 27738; Cass., ord. 18 ottobre 2018, n. 26302; Cass., ord., 22 agosto 2018, n. 20954; Cass., ord. 18 ottobre 2018, n. 26293; Cass., ord. 21 giugno 2018, n. 16357; Cass., 27 marzo 2018, n. 7559; Cass., 14 aprile 2016, n. 7391; Cass., 20 gennaio 2015, n. 881.

 

Quali considerazioni e quali indirizzi da parte della Corte di Cassazione?

Sulla base di disanima attenta delle pronunce nomofilattiche, si pongono all'attenzione del lettore le seguenti notazioni.

- La prima: non è più tollerata dalla Suprema Corte la sommarietà degli accertamenti istruttori legati all'inadeguatezza genitoriale e viene rigettatta l'eventuale contraddittorietà della motivazione sottesa all'allontanamento del minore dalla famiglia.

- La seconda: non è più tollerabile l'assunzione, da parte dei Giudici di primo e di secondo grado, di provvedimenti macrospicamente sproporzionati rispetto ad elementi istruttori inidonei a rappresentare fatti gravi e precisi compiuti dai genitori.

- La terza: non è motivata la decisione dei Giudici che si limitano a recepire acriticamente le conclusioni dell'Autorità precedente e/o del C.t.u., senza valutare in concreto la sussistenza dell' interesse del minore al reinserimento nella famiglia di origine, intesa come famiglia “allargata”, vale a dire comprendente anche i parenti del bambino, primi tra tutti i nonni, allorquando vi sia la manifesta e consapevole loro disponibilità, volta ad offrire sostegno alla madre nella cura del bambino e vi siano pregressi e significativi rapporti con il bambino, nonché l’idoneità genitoriale del parente disponibile (conformemente, Cass., ord. 11 aprile 2018, n. 9021; e Cass., 20 febbraio 2018, n. 4097).

- La quarta: a proposito del peso probatorio delle indagini demandate agli assistenti sociali ed agli psicologi, anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca -che impongono un rigore ed un'attenzione ancora più stringenti -, esse rappresentano indizi nel quadro dei rapporti informativi, sui quali il giudice può fondare il proprio convincimento e la cui valutazione non comporta violazione del diritto di difesa dei genitori che potranno, nel successivo giudizio di impugnazione della dichiarazione di adottabilità, avere cognizione delle relazioni, nonché di controdedurre e di offrire prova contraria (Cass. I Sez. civ. Sent. n. 1883/2019).

- La quinta: il giudice è tenuto a valutare – ancorché consapevole del carattere prioritario del diritto dei minori a crescere nell’ambito della propria famiglia di origine – la permanenza dell’incapacità del genitore all'elaborazione di un progetto di vita credibile, sufficiente e necessario per i figli. Incapacità tale, da rendere incerto l’effettivo recupero delle predette capacità genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica (Cassa, I Sez. Civ, sent. n. 16357/18).


Conclusioni

Al vaglio del difensore, del Giudice, dei Servizi Sociali e delle Istituzioni, adottabilità e adozione richiedono ed impongono valutazioni ponderate e responsabili, attinenti alla necessità e proporzionalità di un intervento nella vita privata e familiare (tutelata anche dalla C.E.D.U.) che è invasivo ed in alcuni casi irreversibile, quale l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare.

E' sempre auspicabile la predisposizione di misure di verifica e di sostegno alla possibilità di recupero della funzione genitoriale, nell'interesse superiore e sommo del bambino che travalica ogni altra considerazioni e valutazione.

Articolo del:


di avv. Mariella Arrizza

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