Adozione del modello 231/2001 - pochi e non buoni

Il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità formalmente amministrativa - sostanzialmente penale delle persone giuridiche per i reati commessi dalle figure apicali, di vertice, e dalle persone sottoposte alla vigilanza delle figure apicali anzidette (dipendenti, fornitori ecc.), le cui conseguenze in termini di sanzioni si rivelano alquanto pesanti: si passa dalle sanzioni di tipo pecuniario a quelle interdittive, dalla confisca obbligatoria addirittura al sequestro impeditivo, come confermato da una recentissima sentenza della Cassazione.
E, per andare esente dalla predetta responsabilità il legislatore, con il su menzionato decreto ha previsto la possibilità per l’Ente di dotarsi di idonei modelli organizzativi e di controllo in grado di evitare il rischio della commissione di reati da parte dei suoi organi dirigenti, ovvero il cd Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (nonché di un Organismo di Vigilanza sempre).
Pur tuttavia, ad oggi, sono poche le imprese (se non quelle di grandi dimensioni) che di fatto hanno adottato il predetto Modello, necessario ed indispensabile per evitare di esporsi al rischio di gravi conseguenze patrimoniali.
Il problema è che, anche nel caso di adozione di questi modelli, la magistratura ha spesso trovato difficoltà a ritenerli sufficienti.
Quindi, non solo poche imprese li hanno adottati, ma occorre che i format predisposti in materia dalle imprese siano notevoli non solo come possibile esimente della responsabilità dell’ente ma anche come elemento qualificante nei rapporti con le grandi imprese e la pubblica Amministrazione.
Ecco perché occorre avvalersi di professionisti, quali gli avvocati, per predisporre idonei modelli organizzativi e di controllo e garantirsi una corretta gestione aziendale, in grado di evitare il rischio della commissione di reati da parte dei suoi organi dirigenti. Invero, occorre che il Modello ex D. Lgs. 231/2001 adottato da ogni ente sia predisposto “su misura” , proprio ed esclusivo della realtà organizzativa alla quale fa riferimento al fine di poter far fronte alle esigenze emergenti dalla reale struttura ed organizzazione dell’ente/società.
I modelli generici costruiti a tavolino senza alcun confronto con la concreta realtà aziendale sono inefficaci sia a prevenire i reati sia a rappresentare l'esimente prevista dall'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008. Tanto, al fine di evitare conseguenze devastanti per l’operatività e la reputazione dell’azienda ( spesso viene prevista anche la pubblicazione della sentenza di condanna) in caso di condotta fraudolenta del manager o del socio.
Articolo del: