ADS solo in presenza di reali esigenze
Può accadere che una persona che abbia deciso di non avvalersi più delle cure del Centro di Salute Mentale della propria ASL, si veda notificare l’apertura di un procedimento di Amministrazione di Sostegno? Quale correlazione vi è tra i due eventi?
Ciò è accaduto e può accadere: talvolta con un contraddittorio che presuppone la disamina da parte del Giudice Tutelare della persona per la quale si chiede l’apertura della procedura di amministrazione di sostegno ma, altre volte, il provvedimento di apertura della procedura e di nomina dell’Amministratore di Sostegno viene adottato dal Giudice Tutelare, inaudita et altera parte, sulla base di presupposti di urgenza che dovrebbero essere sototposti ad un rigoroso vaglio.
Come comportarsi in queste situazioni?
Occorre affrontare la questione sul piano del merito e su quello del metodo.
La misura di protezione dell’amministrazione di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha attuato una vera e propria rivoluzione giuridica e culturale nella tutela delle persone fragili, affiancando ai più rigidi istituti tradizionali (interdizione e inabilitazione) un nuovo strumento, più flessibile e quindi maggiormente adattabile alla specificità delle singole situazioni. L’art. 1 prevede, infatti, che “la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
L’amministrazione di sostegno si pone, così, come uno strumento modulabile, in grado di fornire ai soggetti deboli un supporto (declinato in termini di rappresentanza o di assistenza), che miri a sostenere la capacità residua del soggetto, valorizzando la centralità della persona e il principio di autodeterminazione. La disciplina normativa del nuovo istituto è contenuta negli articoli 404 e ss. del codice civile.
Dunque, il dato normativo è chiarissimo nel circoscrivere i presupposti di applicazione dell’Amministrazione di Sostegno nella tutela di persone fragili nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, sulla base di modalità meno invasive rispetto a quelle proprie della tutela.
Ciò detto, il supporto che l’Amministrazione di Sostegno è chiamata a fornire alla persona ritenuta fragile viene identificato, esemplificativamente, nella prevalente gestione degli interessi economici e patrimoniali della persona o, nei casi di maggior rilevanza, nella gestione di quelle situazioni che potrebbero verificarsi laddove la persona fragile debba essere ricoverata in una struttura per ragioni di cura e/o riabilitazione.
Delineato il quadro nel quale l’Amministratore di Sostegno è chiamato ad operare, occorre quindi affrontare gli interrogativi più sopra sollevati.
Occorre affrontare la questione sul piano del metodo: contro il provvedimento del Giudice Tutelare di apertura dell’Amministrazione di sostegno è possibile proporre reclamo alla Corte d’Appello in sede di volontaria giurisdizione per contestare i presupposti della procedura anche, a maggior ragione nel caos in cui l’Amministrazione di Sostegno sia stata disposta inaudita et altera parte, ovvero senza la preventiva audizione della persona beneficiata al fine di vagliare la sussistenza dei presupposti atti a giustificare tale misura.
In sede di reclamo, oltre alla necessità di fornire gli opportuni elementi atti ad evidenziare non solo l’insussistenza dei presupposti per la nomina dell’ADS inaudita et altera parte, ma anche dei presupposti in sé della misura, è utile richiedere l’espletamento di una consulenza tecnica che deve essere finalizzata a verificare, in relazione alle condizioni della parte reclamante, la fondatezza o meno del reclamo.
La consulenza tecnica non può essere considerata un mezzo di prova, nell’ottica di supplire all’assenza di eventuali elementi portati dal reclamante a sostegno dell’infondatezza dell’ADS: tuttavia, specie laddove il Giudice Tutelare, in primo grado abbia disposto l’apertura dell’ADS inaudita et altera parte – e quindi senza il preventivo esame della persona destinataria dell’ADS – la consulenza tecnica può offrire al giudice del gravame opportuni elementi per verificare la fondatezza della domanda di reclamo.
Ed appaiono pertanto illuminanti le conclusioni di una consulenza tecnica disposta dalla Corte d’Appello di Genova, in sede di reclamo avverso un provvedimento di nomina dell’ADS nei confronti di una persona assistita dallo Studio – provvedimento assunto addirittura inaudita et altera parte - laddove la Consulenza Tecnica pur avendo accertato che la persona beneficiaria potesse avere una patologia di carattere psichiatrico, ciononostante, ai fini specifici dell’apertura di una amministrazione di sostegno ha rilevato come non vi fosse alcuna necessità o utilità di una amministrazione di sostegno se l’esame clinico diretto e la documentazione esaminabile, pur evidenziando con chiarezza la presenza del disturbo psichiatrico, hanno permesso di rilevare la sostanziale competenza della persona nella propria gestione economica, mai venuta mene anche nei periodi di acuzie.
L’esame della conoscenza dei personali aspetti economici, delle loro modalità di gestione, della progettualità economica ha rivelato, da parte della persona che ha proposto reclamo, completa conoscenza ed adeguatezza; inoltre, il positivo percorso di studi e la regolarità nell’impegno lavorativo depongono per la disponibilità di risorse e capacità individuali astrattamente ritenibili superiori a quelle richieste per la propria gestione economica e personale.
Tale quadro fattuale ha portato quindi la Corte d’Appello, nel condividere le conclusioni del Consulente Tecnico, ad affermare come apparisse erronea e controproducente l’idea di conferire all’Amministrazione di Sostegno una impropria funzione di controllo terapeutico, dal momento che l’Amministrazione di Sostegno è uno strumento non sanitario di tutela che non può certo supplire a strumenti di altri tipo con i quali gestire sul piano clinico la situazione della persona.
Dunque, nel caso di specie, la persona ha per propria scelta deciso di interrompere un percorso di terapie presso il Centro di Salute Mentale: seppure tale scelta comportamentale abbia portato il paziente a sottrarsi ad una gestione della situazione sul piano strettamente clinico, non è tuttavia possibile supplire ad una gestione clinica del paziente con uno strumento di altro tipo – l’Amministrazione di Sostegno – che ha presupposti e finalità del tutto diverse.
Proprio in considerazione del fatto che l’Istituto dell’Amministrazione di Sostegno, nel sua specifico rivolgersi alla gestione economica, riguarda l’area di funzionamento maggiormente conservata della persona che ha proposto reclamo, esso ha rappresentato quindi un’avocazione non necessaria di competenze mantenute dalla persona beneficiaria,
L’efficacia dell’Amministrazione di Sostegno come strumento clinico di profilassi, al di la della evidente forzatura teleologica, è risultata assai dubbia e non supportata da prove di efficacia e non avrebbe potuto certo essere interpretata o utilizzata come palliativo per supplire alla problematica dell’interruzione delle cure del paziente, specie laddove l’interruzione delle cure non è risultata aver mai compromesso le capacità di gestione economica e finanziaria del proprio patrimonio. Da qui l’accoglimento del reclamo e la revoca del decreto di apertura dell’Amministrazione di Sostegno.
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