Aerei e scioperi: sì alla compensazione pecuniaria


La Corte di Giustizia Europea sancisce il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria nel caso di "scioperi selvaggi"
Aerei e scioperi: sì alla compensazione pecuniaria
Si sa che chi prende un aereo per lavoro o per turismo ha spesso il timore fondato che il proprio volo sia in ritardo o, peggio ancora, sia cancellato. E il timore aumenta se si ha a che fare con le compagnie cosiddette low cost.

Per fortuna, negli anni la risposta del legislatore è stata incisiva ed in favore del viaggiatore è attualmente in vigore il Regolamento UE n. 261/2004, che tutela il passeggero nel caso di overbooking, cancellazione e di ritardo superiore alle tre ore del volo. Detta normativa si applica, però, ai soli voli, compresi i c.d. charter, in partenza da un aeroporto comunitario, da un aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario solo nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria. Norvegia, Islanda e Svizzera vengono, in questi casi, equiparate ad un paese comunitario.

In caso di overbooking, di ritardo del volo superiore alle tre ore o di cancellazione, il passeggero ha diritto ad una compensazione pecuniaria che varia tra i 250 e i 600 euro in base ai km della tratta e alla destinazione, se intracomunitaria o meno. In ogni caso il passeggero ha diritto a ricevere assistenza in congrua relazione all'attesa per l'imbarco (pasti e bevande, eventuale sistemazione in albergo, due telefonate o messaggi via fax per avvisare del ritardo o della cancellazione del volo). Se venite riprotetti su un altro volo nel giro di poche ore, avete diritto lo stesso alla compensazione economica, anche se la compagnia può diminuirla del 50%, salvo il caso in cui il nuovo volo arrivi a destinazione oltre quattro ore dopo l'orario originario.

In caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto alternativamente: al rimborso del prezzo del biglietto o all'imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile oppure all'imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero, oltre a pasti, bevande, chiamate e messaggi ai propri cari; in caso di rinvio del volo alternativo, si ha diritto anche ad una sistemazione in albergo, al trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa.

La compagnia aerea non è tenuta a detta compensazione se vi ha avvisato della cancellazione del volo almeno due settimane prima, o nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all'orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l'orario originariamente previsto o, infine, meno di sette giorni prima e si vi offrono un volo alternativo con partenza non più di un'ora prima dell'orario originario e con arrivo a destinazione al massimo due ore dopo l'orario originariamente previsto.

La compensazione non è dovuta neppure nel caso in cui la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali, ad esempio da avverse condizioni meteorologiche.

Tra queste è sempre stato ricompreso in passato anche il c.d. sciopero selvaggio, che differisce da quelli indetti dalle associazioni sindacali, perché non organizzati da quest'ultima, spesso auto-invocati dai dipendenti per ritorsioni nei confronti di politiche commerciali delle compagnie aeree e, soprattutto, non comunicati con adeguato preavviso.

In occasione di tali scioperi, le compagnie aeree, lasciate in carenza di organico dai propri dipendenti, si trovano nelle condizioni di cancellare numerosi voli o di ritardarne altri, recando dunque disagi ai passeggeri.

La Corte di Giustizia Europea (sentenza pronunciata il 17/04/2018, cause riunite) è intervenuta di recente per statuire che l'assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo - quando la stessa non è preceduta da formali appelli dei rappresentanti sindacali - "non rientra nella nozione di circostanze eccezionali ai sensi di tale disposizione" (ndr, art. 5 comma 3 del Reg. UE) e, pertanto, in detti casi, i passeggeri hanno ugualmente diritto alla compensazione pecuniaria.

Niente rabbia, quindi, se assistete sui monitor alla tanto temuta scritta cancelled accanto al vostro volo o lo stesso viene segnalato con un arrivo a destinazione superiore alle tre ore, a meno di circostanze veramente, ma veramente, eccezionali, sappiate che la vostra attesa potrà essere lenita dal fatto che vi spetta di diritto la compensazione pecuniaria, oltre alla possibilità di essere riprotetti su un volo alternativo che vi permetta di raggiungere comunque la vostra destinazione.

Si auspica che la sentenza della Corte di Giustizia Europea venga rispettata dalle compagnie aeree e che i passeggeri delle cosiddette low cost non subiscano ulteriori disagi negli aeroporti di tutta Europa. Anzi, ci si augura che detti diritti...spicchino proprio il volo!

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di Avv. Valerio Valensin

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