Aereo in ritardo?


Volo ritardato e onere della prova
Aereo in ritardo?
La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, con ordinanza n. 1584/2018 si è pronunciata sul diritto al rimborso per il passeggero il cui volo aereo subisca un ritardo.
La Corte sottolinea che la Convenzione di Montréal, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 12/2004, non disciplina l’onere circa la prova dell’inadempimento.
Aggiunge che, ai sensi dell’art. 19 della predetta Convenzione, "il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle".
Da ciò si evince che sussiste una presunzione di responsabilità del vettore aereo: quest’ultimo pertanto può superarla solo fornendo la prova liberatoria, rappresentata dall’imprevedibilità del danno e dalla conseguente impossibilità di adottare misure idonee ad impedirne l’avveramento.
Si tratta, in sintesi, della ricorrenza di un caso fortuito o di forza maggiore.
Della materia si occupa anche il Regolamento CE n. 261/2004, provvedendo a istituire regole comuni per la compensazione e l’assistenza ai passeggeri nei casi di imbarco negato, di cancellazione del volo, di ritardo prolungato.
Quanto alla durata del ritardo, in assenza di specifiche indicazioni, la Corte di Giustizia ha precisato che un ritardo per un tempo pari o superiore a tre ore possa ritenersi assimilabile ad un volo cancellato e pertanto passibile di compensazione pecuniaria.
Tanto il Regolamento CE n. 261/2004 che la Convenzione di Montréal affermano la presunzione di responsabilità in capo al vettore aereo.
Il passeggero dovrà pertanto dimostrare l’inesatto adempimento, non anche l’imputabilità del medesimo al vettore aereo, il quale potrà superare la presunzione solo fornendo la prova liberatoria del caso fortuito o della forza maggiore, non impedite nelle conseguenze dannose nonostante l’adozione di ogni idonea misura.
Entrano dunque in gioco i criteri ordinari di riparto dell’onere della prova, ex art. 2697 c.c.: il creditore - nel caso di specie, il passeggero - dovrà provare la fonte del proprio diritto, il debitore - ovvero il vettore aereo - dovrà dimostrare il fatto estintivo della avversaria pretesa.
Questo il principio di diritto contenuto nella citata ordinanza: "il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore. Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004".

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di Avv. Gianna Manferto

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