Affidamento condiviso
Concetto di affido condiviso e residenza del minore

Secondo la nuova disciplina sulla riforma dell'affidamento dei figli minori il giudice della separazione o del divorzio deve valutare se i genitori, dopo al convivenza, siano ancora in grado di continuare ad occuparsi dei figli senza dover necessariamente indicare quale dei due debba essere considerato affidatario esclusivo.
La figura dell'affido in favore di un solo genitore, invece, è circoscritta ai soli casi in cui il giudice ritenga che l'affido condiviso sia contrario all'interesse del minore.
Nella normalità dei casi, quindi, il giudice non esprime una preferenza per l'uno e per l'altro dei coniugi ma attribuisce ad entrambi i genitori la piena responsabilità di continuare ad occuparsi dei figli anche dopo la separazione.
L'affidamento monogenitoriale sarà limitato solo a quei casi in cui il giudice ritenga che l'affido ad entrambi sia contrario all'interesse del minore.
Con lo strumento dell'affido condiviso il giudice valuta la possibilità dei genitori di continuare condividere tutto quanto necessario alla crescita della prole come avveniva prima della separazione.
Tuttavia, è bene precisare che il nuovo istituto giuridico introdotto con la legge 54/2006 non ha cancellato i precedenti fondamenti della separazione, ossia, i compiti di custodia del minore (affidamento), quelli di residenza (tempi e modalità di permanenza) e di mantenimento (contribuzione).
Anche alla luce della nuova disciplina dovranno essere stabiliti i tempi e le modalità di permanenza del figlio presso ciascun genitore. Il Giudice dovrà ancora indicare la residenza del figlio. Quindi, continuerà ad esserci un solo genitore collocatario del figlio, in assoluta coerenza con le esigenze psicologiche del minore ed il suo bisogno ad avere una propria stabile collocazione anagrafica con un genitore.
Per ciò che concerne l'esercizio della potestà, invece, la riforma non prevede che dopo la separazione i genitori debbano esercitare congiuntamente la potestà (cioè nello stesso tempo), ma solamente che la potestà debba essere esercitata da entrambi.
Ciascuno dei genitori, quindi, avrà la possibilità di decidere e attuare quanto ritiene giusto per l figlio.
La figura dell'affido in favore di un solo genitore, invece, è circoscritta ai soli casi in cui il giudice ritenga che l'affido condiviso sia contrario all'interesse del minore.
Nella normalità dei casi, quindi, il giudice non esprime una preferenza per l'uno e per l'altro dei coniugi ma attribuisce ad entrambi i genitori la piena responsabilità di continuare ad occuparsi dei figli anche dopo la separazione.
L'affidamento monogenitoriale sarà limitato solo a quei casi in cui il giudice ritenga che l'affido ad entrambi sia contrario all'interesse del minore.
Con lo strumento dell'affido condiviso il giudice valuta la possibilità dei genitori di continuare condividere tutto quanto necessario alla crescita della prole come avveniva prima della separazione.
Tuttavia, è bene precisare che il nuovo istituto giuridico introdotto con la legge 54/2006 non ha cancellato i precedenti fondamenti della separazione, ossia, i compiti di custodia del minore (affidamento), quelli di residenza (tempi e modalità di permanenza) e di mantenimento (contribuzione).
Anche alla luce della nuova disciplina dovranno essere stabiliti i tempi e le modalità di permanenza del figlio presso ciascun genitore. Il Giudice dovrà ancora indicare la residenza del figlio. Quindi, continuerà ad esserci un solo genitore collocatario del figlio, in assoluta coerenza con le esigenze psicologiche del minore ed il suo bisogno ad avere una propria stabile collocazione anagrafica con un genitore.
Per ciò che concerne l'esercizio della potestà, invece, la riforma non prevede che dopo la separazione i genitori debbano esercitare congiuntamente la potestà (cioè nello stesso tempo), ma solamente che la potestà debba essere esercitata da entrambi.
Ciascuno dei genitori, quindi, avrà la possibilità di decidere e attuare quanto ritiene giusto per l figlio.
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