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Affido esclusivo, deroghe al regime ordinario


La tematica dell'affido esclusivo in un ordinamento giuridico in cui l'affido condiviso è la regola generale nei confitti genitoriali.
Affido esclusivo, deroghe al regime ordinario

In ordine al regime di affidamento dei figli, occorre rilevare che nell’attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, all’autorità giudiziaria è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, essendo tale modalità di affidamento, quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione.

Tuttavia, nel nostro sistema giuridico non è preclusa  la facoltà del giudice adito nel procedimento di derogare a tale regime ordinario,  quando nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di maggiore rispondenza dell’affido condiviso all’interesse della prole. Invero, l'articolo 337-quater c.c.  prevede che l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto esclusivamente  quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.

Invero, in un’ottica che valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela, bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione, ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).

Tuttavia il nostro ordinamento predispone poteri di intervento derogatori dell’autorità giurisdizionale, laddove si ravvisino circostanze anche solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole.

Occorrerà, dunque, tenere presente che secondo un orientamento che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità  “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 28244 del 4/11/2019).

Nel caso in cui, poi, debba essere vagliata la possibilità di derogare all’ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell’eccezionale regime dell’affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, occorre rammentare che la necessità di assicurare il superiore interesse del minore alla presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi – espressione del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione – impone al giudice di verificare non solo l’idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, valutare le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. tra le ultime, Cassazione, Ordinanza n. 26796 del 19/9/2023)

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