Agenzia delle Entrate: pignoramento crediti e difesa
Come difendersi dai pignoramenti fiscali

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI: PIGNORAMENTO DEI CREDITI DIFESA
Spesso si rivolgono all’avvocato cittadini e contribuenti a cui risulta pignorato il conto corrente in banca o in posta, in seguito ad attività eseguita da Equitalia, ora Agenzia Entrate Riscossioni, per il mancato pagamento di tasse, imposte e contributi.
Il contribuente è talvolta all’oscuro di tutto; di solito viene avvertito dall’Istituto di Credito di non utilizzare il conto corrente, non avendo ricevuto lui personalmente atti da parte dell' ex Equitalia.
Cosa prevede la legge in questo caso? La legge, art 72 bis del D.P.R. 602\1973, consente purtroppo che Agenzia Entrate Riscossioni, nell’esercizio dell’attività di riscossione, possa fare a meno di osservare la procedura ordinaria, art 545 del Codice di Procedura Civile, che prevede la convocazione del debitore e della banca davanti al Giudice in apposita udienza, ma possa ordinare alla Banca o alla Posta, di pagare direttamente ad Equitalia la somma dovuta e giacente sul conto corrente del cittadino debitore.
Tutto ciò è consentito ed è escluso soltanto per le somme che derivano da pensione.
Come difendersi? Il cittadino contribuente può fare OPPOSIZIONE al pignoramento recandosi dall’avvocato con tutta la documentazione in suo possesso.
Il legale consiglierà la tutela e la via migliore da intraprendere.
Si deve considerare che nell’esecuzione speciale, posta in essere dall'Agenzia Entrate, ex Equitalia, per tasse e contributi, non possono essere proposte tutte le eccezioni cioè gli argomenti che possono essere proposti a favore del debitore nella procedura ordinaria, prevista dal Codice di Procedura Civile.
Soprattutto quando si tratta di debiti per tasse, le difese consentite dalla legge non sono molte.
Spesso la contestazione del contribuente riguarda il fatto che gli atti precedenti al pignoramento, cioè le cartelle di Agenzia Entrate Riscossioni, non gli sono stati notificati.
In tal caso, secondo la recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n 13913 del 5 giugno 2017, l’opposizione al pignoramento va proposta non al Tribunale ma alla Commissione Tributaria Provinciale.
Avvocato Alessandra Bottura, Verona
Spesso si rivolgono all’avvocato cittadini e contribuenti a cui risulta pignorato il conto corrente in banca o in posta, in seguito ad attività eseguita da Equitalia, ora Agenzia Entrate Riscossioni, per il mancato pagamento di tasse, imposte e contributi.
Il contribuente è talvolta all’oscuro di tutto; di solito viene avvertito dall’Istituto di Credito di non utilizzare il conto corrente, non avendo ricevuto lui personalmente atti da parte dell' ex Equitalia.
Cosa prevede la legge in questo caso? La legge, art 72 bis del D.P.R. 602\1973, consente purtroppo che Agenzia Entrate Riscossioni, nell’esercizio dell’attività di riscossione, possa fare a meno di osservare la procedura ordinaria, art 545 del Codice di Procedura Civile, che prevede la convocazione del debitore e della banca davanti al Giudice in apposita udienza, ma possa ordinare alla Banca o alla Posta, di pagare direttamente ad Equitalia la somma dovuta e giacente sul conto corrente del cittadino debitore.
Tutto ciò è consentito ed è escluso soltanto per le somme che derivano da pensione.
Come difendersi? Il cittadino contribuente può fare OPPOSIZIONE al pignoramento recandosi dall’avvocato con tutta la documentazione in suo possesso.
Il legale consiglierà la tutela e la via migliore da intraprendere.
Si deve considerare che nell’esecuzione speciale, posta in essere dall'Agenzia Entrate, ex Equitalia, per tasse e contributi, non possono essere proposte tutte le eccezioni cioè gli argomenti che possono essere proposti a favore del debitore nella procedura ordinaria, prevista dal Codice di Procedura Civile.
Soprattutto quando si tratta di debiti per tasse, le difese consentite dalla legge non sono molte.
Spesso la contestazione del contribuente riguarda il fatto che gli atti precedenti al pignoramento, cioè le cartelle di Agenzia Entrate Riscossioni, non gli sono stati notificati.
In tal caso, secondo la recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n 13913 del 5 giugno 2017, l’opposizione al pignoramento va proposta non al Tribunale ma alla Commissione Tributaria Provinciale.
Avvocato Alessandra Bottura, Verona
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