Agenzia Entrate: tassazione emolumenti arretrati


Agenzia delle entrate: il reddito di lavoro dipendente, le retribuzioni di risultato e la tassazione separata
Agenzia Entrate: tassazione emolumenti arretrati
Questa settimana approfondiamo il parere che l’Agenzia delle Entrate ha fornito, con la risoluzione n. 151 del 13 dicembre 2017, in merito alla corretta modalità di tassazione degli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente.
È stato chiesto se le retribuzioni di risultato, relative agli anni 2013, 2014 e 2015, erogate nel corso del 2017, siano da assoggettare a tassazione separata, considerato che il ritardo nell'erogazione ha superato l’arco temporale "fisiologico" di un anno.
L’Agenzia delle entrate, ha precisato che le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini dell’applicazione della particolare modalità di tassazione sono di due tipi:
1. Quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi.
2. Quelle consistenti inoggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute come spettanti, entro i limiti di tempo ordinariamente adottati.
Nelle ipotesi di cui al punto 1, ai fini dell’applicazione della tassazione separata, è sufficiente che gli emolumenti siano riferibili ad anni precedenti.
Diversamente, nelle ipotesi riconducibili al punto 2, occorre effettuare un’indagine delle circostanze che hanno determinato il ritardo nell’erogazione degli emolumenti, per valutare se tale ritardo sia o meno fisiologico.
Solo se il ritardo è fisiologico, infatti, non è giustificata l’applicazione della tassazione separata, dovrà essere applicata la tassazione ordinaria.
Ad esempio, in presenza di procedure complesse per la liquidazione degli stipendi, il ritardo può essere ritenuto fisiologico nella misura in cui i tempi di erogazione risultino conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate da altri sostituti d’imposta.
La risoluzione precisa che il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l’erogazione della retribuzione non avvenga nell’annualità successiva a quella di maturazione ma in quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione ordinariamente adottate.

Articolo del:


di Ilaria Agazzi

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse