Agevolazioni contributive: i recenti messaggi Inps


Ecco quali sono i recenti chiarimenti dell'Inps in relazione alle agevolazioni contributive per i datori di lavoro
Agevolazioni contributive: i recenti messaggi Inps

Con il Messaggio n. 831 del 25 febbraio 2021, l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate cd. Decontribuzione Sud.

Come ormai noto, l’agevolazione spetta in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, ed è pari:

•    al 30% della contribuzione dovuta fino al 31 dicembre 2025;

•    al 20% dei contributi dovuti per gli anni 2026 e 2027;

•    al 10% di quanto dovuto per gli anni 2028 e 2029.

In considerazione delle numerose richieste pervenute all’Istituto, soprattutto da parte delle aziende che utilizzano il calendario sfasato, si è reso necessario precisare che, nell’elemento posto all’interno del flusso Uniemens, potranno essere indicati gli importi dell’esonero relativi sia al mese di gennaio 2021 che di febbraio 2021, tuttavia, la valorizzazione degli arretrati potrà trovare applicazione esclusivamente nei flussi di competenza febbraio 2021 e marzo 2021.

Nella stessa giornata, invece, con il Messaggio n. 832, l’Istituto ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, o per le trasformazioni del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico, ai sensi dell’articolo 6 e 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

L’esonero, pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, ha un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità.

L’Istituto, già con la circolare n. 133 del 24 novembre 2020, aveva fornito le prime istruzioni e indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’applicazione delle misure, in particolare, l’esposizione dell’importo corrente del beneficio operava per il mese di competenza di novembre 2020 e l’esposizione dell’importo arretrato, riferito alle tre mensilità pregresse comprese tra agosto 2020 e ottobre 2020, operava esclusivamente per i flussi Uniemens di competenza novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021.

Tuttavia, in considerazione delle numerose richieste, l’Inps, comunica di aver ulteriormente ampliato la validità del codice causale “L537”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 D.L. 104/2020”, prevedendo la possibilità di esporre il relativo importo arretrato dell’incentivo IREC anche per le mensilità di novembre e dicembre 2020.

 

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di Dott.ssa Veronica Papa

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