Agevolazioni fiscali e contributive ZFU


Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in merito alle compensazioni per fruire delle agevolazioni fiscali e contributive nelle ZFU
Agevolazioni fiscali e contributive ZFU
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione N. 36/E del 3 aprile 2015, fornisce le seguenti indicazioni in merito all’applicabilità di alcuni limiti alle compensazioni effettuate, ai sensi dell’articolo 17, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per fruire delle agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle micro e piccole imprese operanti nelle Zone Franche Urbane.
Le agevolazioni ZFU consistono in un’esenzione da imposizione del reddito nonché del valore della produzione netta derivanti dallo svolgimento dell’attività esercitata dall’impresa nella Zona Franca Urbana, in una esenzione dell’IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica, e in un esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, fruibili con il modello di pagamento F24 "telematico" mediante riduzione dei versamenti dovuti in relazione alle singole imposte per cui si gode dell’esenzione (IRPEF/IRES, IRAP e IMU) e ai contributi per i quali è concesso l’esonero.
Le compensazioni effettuate a scomputo delle imposte dirette, dell’IRAP, dell’IMU e dei contributi previdenziali rappresentano una modalità tecnica finalizzata a garantire la fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive (esenzioni fiscali ed esonero contributivo) entro il limite delle risorse stanziate.
Tale modalità è stata introdotta - per la ZFU di L’Aquila - dal decreto 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 70 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, e - per le ZFU "nazionali" - dal decreto interministeriale 10 aprile 2013 che, in attuazione di quanto previsto all’articolo 37 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, stabilisce le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, in favore delle piccole e micro imprese localizzate all’interno delle ZFU.
Lo scomputo dei versamenti dovuti ai fini delle II.DD., dell’IRAP e dell’IMU, nonché dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, mediante l’utilizzo dei codici tributo istituiti per le singole Zone Franche Urbane ha natura agevolativa in quanto viene posto in essere al fine di fruire di agevolazioni fiscali e contributive ed è, in virtù del descritto meccanismo di funzionamento, assimilabile ad una compensazione verticale (imposta su imposta).
Ne deriva che non soggiace all’obbligo di apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013 né al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti di cui all’articolo 31 del decreto legge n. 78 del 2010.
Per le medesime ragioni sopraesposte, si ritiene che la compensazione in esame non sia soggetta al limite di euro 250.000 previsto per i crediti agevolativi indicati nel quadro RU di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007. L’agevolazione ZFU, infatti, non viene indicata nel quadro RU della dichiarazione dei redditi ma trova esposizione in un prospetto del quadro RS.
Si rappresenta, infine, che le suddette compensazioni non soggiacciono neanche al "limite generale" di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (attualmente pari ad euro 700.000). Tale limite, infatti, non trova applicazione con riferimento ai crediti d’imposta scaturenti dall’applicazione di discipline agevolative sovvenzionali - consistenti nell’erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti di imposta - in quanto in tali ipotesi, essendo già predeterminati i relativi stanziamenti, non sussiste l’esigenza di controllo della spesa pubblica, sottesa all’applicazione del suddetto limite (vedasi Risoluzione n. 9/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 aprile 2008).

Articolo del:


di Dr. Paolo Soro

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse