Agevolazioni fiscali nella "Legge dopo di noi"


La "Legge dopo di noi", tra le varie disposizioni, contiene nuove agevolazioni fiscali per affrontare il futuro delle persone con disabilità grave
Agevolazioni fiscali nella "Legge dopo di noi"
La legge n. 112 del 22 giugno 2016 ("Legge dopo di noi"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2016, "volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità" contiene, tra le varie disposizioni, nuove agevolazioni fiscali per affrontare il futuro delle persone con disabilità grave che si ritrovano senza un sostegno familiare.
Tale norma si inserisce in un contesto giuridico che, fino ad oggi, non prevedeva nessun regime particolare per le persone disabili a cui viene a mancare il sostegno familiare. Per «disabile grave», con nozione introdotta dalla legge 104 del 1992, si intende «un soggetto che a causa di una minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale».
Con la norma in esame, vengono introdotte alcune agevolazioni fiscali che riguardano le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di assicurazioni e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione e di fondi speciali composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione in favore dei disabili.
Le agevolazioni introdotte in materia di erogazioni da parte di soggetti privati si traducono nell'applicazione, a partire dal periodo d'imposta 2016, della deducibilità nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato, per un importo massimo di 100mila euro annui, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust o fondi speciali composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione in favore dei disabili.
Le agevolazioni in materia di polizze assicurative riguardano l'innalzamento , a partire dal periodo d'imposta 2016, da 530 euro a 750 euro dell'importo massimo per cui è applicabile la detrazione del 19% dei premi delle polizze vita e infortuni, stipulate fino al 2000, e delle polizze aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, stipulate o rinnovate dal 2001, finalizzate alla tutela di persone con disabilità grave.
Le ulteriori agevolazioni sono collegate alla costituzione di trust, di vincoli di destinazione e di fondi speciali composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione in favore dei disabili. Alcune sono già in vigore per l'anno 2016, mentre altre saranno in vigore dal 01 gennaio 2017.
A partire dall'esercizio 2016 viene data la facoltà ai Comuni di stabilire, ai fini Imu, aliquote ridotte, esenzioni e franchigie per gli immobili e gli altri diritti reali conferiti nei trust e nei fondi composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione in favore dei disabili.
Per gli stessi istituti, a partire dal 01 gennaio 2017, vengono riconosciute l'esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni, l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sui trasferimenti di beni e altri diritti reali e l'esenzione dall'imposta di bollo su tutti gli atti e documenti posti in essere.
Affinché tali agevolazioni vengano riconosciute è necessario che l'atto istitutivo dell trust, il contratto di affidamento fiduciario o l'atto di costituzione del vincolo di destinazione, oltre a identificare come esclusivi beneficiari persone con disabilità grave, siano redatti per atto pubblico, identifichino in modo chiaro e univoco i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli, descrivano la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave in favore dei quali sono istituiti e indichino le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave. Inoltre, il termine finale dei negozi giuridici deve essere la data di decesso del disabile grave e deve essere specificata la destinazione del patrimonio residuo a tale data. Affinché le finalità assistenziali siano garantite e inequivocabili la destinazione a tali scopi dei beni conferiti deve essere esclusiva, devono essere riportate una serie di informazioni in merito agli obblighi del trustee/fiduciario/gestore e deve essere individuato il soggetto preposto al controllo dell'osservanza di quanto disposto.

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di Marco Andriolo

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