Agevolazioni fiscali per l`assegnazione dei beni ai soci
L'Agenzia delle Entrate, con circolare, consente l'agevolazione fiscale dei beni ai soci se esistono nel patrimonio della società riserve disponibili

Una circolare chiarificatrice dell'Agenzia delle Entrate e specificatamente la n. 37 del 16/09/2016 consente l'agevolazione fiscale alle imprese che assegnano o cedono beni ai soci solo se nel patrimonio della società esistono riserve disponibili.
Giova precisare che tali agevolazioni permettono la cessione di beni immobili e di beni mobili iscritti nei pubblici registri ai soci ed opera in via automatica rispetto al comportamento contabile adottato dal contribuente.
E' di fondamentale importanza evidenziare che le riserve disponibili di utili, o di capitale, devono essere almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione, a prescidere dal valore normale o catastale considerato per determinare l'imposta sostitutiva.
E' doveroso mettere in risalto che sia l'assegnazione sia la cessione sono assoggettate all'imposta sostitutiva che deve essere versata dalla società tenendo presente che il pagamento dell'imposta avviene in modi diversi a seconda della casistica ossia:
- il pagamento dell'imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta libera i soci dalla tassazione dell'utile, solo a determinate condizioni ;
- l'imposta sostitutiva pagata dalle società quando incrementa la parte di reddito nel caso di distribuzione non verrà tassato in capo al socio, può formare oggetto di compensazione ricavata dal differenziale tra assegnazioni con plusvalore e asseganzioni in negativo con la conseguenza che l'imposta sostitutiva verrà calcolata sul netto.
Si può verificare anche la tassazione del c.d. sotto zero che avviene quando anche nei confronti dei soci delle società di persone per un importo da considerare come dividendo.
Nella circolare si afferma che la la plusvalenza che emergerà in relazione alla operazione di tassazione concorre solo dal punto di vista civilistico alla formazione del reddito 2016.
Possiamo dedurre che il socio di società di persone incrementa il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nello stesso ammontare con imposta sostitutiva in capo alla società comprensivo delle riserve in sospensione d'imposta.
Si evince che in questo modo il costo fiscale della partecipazione si riduce del valore del bene assegnato come determinato dalla società.
Giova precisare che l'eventuale differenziale negativo non rientra nella disciplina agevolativa e rappresenta il c.d. sotto zero tassabile come utile ai sensi dell'art. 47 comma 7 del Tuir utilizzando il criterio della tassazione separata.
Vi sono ancora molti punti che dovrebbero essere chiariti a tal proposito si auspica una proroga.
Giova precisare che tali agevolazioni permettono la cessione di beni immobili e di beni mobili iscritti nei pubblici registri ai soci ed opera in via automatica rispetto al comportamento contabile adottato dal contribuente.
E' di fondamentale importanza evidenziare che le riserve disponibili di utili, o di capitale, devono essere almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione, a prescidere dal valore normale o catastale considerato per determinare l'imposta sostitutiva.
E' doveroso mettere in risalto che sia l'assegnazione sia la cessione sono assoggettate all'imposta sostitutiva che deve essere versata dalla società tenendo presente che il pagamento dell'imposta avviene in modi diversi a seconda della casistica ossia:
- il pagamento dell'imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta libera i soci dalla tassazione dell'utile, solo a determinate condizioni ;
- l'imposta sostitutiva pagata dalle società quando incrementa la parte di reddito nel caso di distribuzione non verrà tassato in capo al socio, può formare oggetto di compensazione ricavata dal differenziale tra assegnazioni con plusvalore e asseganzioni in negativo con la conseguenza che l'imposta sostitutiva verrà calcolata sul netto.
Si può verificare anche la tassazione del c.d. sotto zero che avviene quando anche nei confronti dei soci delle società di persone per un importo da considerare come dividendo.
Nella circolare si afferma che la la plusvalenza che emergerà in relazione alla operazione di tassazione concorre solo dal punto di vista civilistico alla formazione del reddito 2016.
Possiamo dedurre che il socio di società di persone incrementa il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nello stesso ammontare con imposta sostitutiva in capo alla società comprensivo delle riserve in sospensione d'imposta.
Si evince che in questo modo il costo fiscale della partecipazione si riduce del valore del bene assegnato come determinato dalla società.
Giova precisare che l'eventuale differenziale negativo non rientra nella disciplina agevolativa e rappresenta il c.d. sotto zero tassabile come utile ai sensi dell'art. 47 comma 7 del Tuir utilizzando il criterio della tassazione separata.
Vi sono ancora molti punti che dovrebbero essere chiariti a tal proposito si auspica una proroga.
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