Agevolazioni per l`acquisto di beni strumentali
Un credito d`imposta ai soggetti titolari di reddito d`impresa che effettuano investimenti in macchinari e impianti destinati a strutture in Italia

Il Decreto Legge n. 91/2014, decreto competitività, prevede l’introduzione di un credito d’imposta per tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (macchinari e impianti) destinati a strutture produttive in Italia.
Tali investimenti saranno agevolati se effettuati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015, ad esclusione di quelli con importo unitario inferiore a 10.000 euro.
Viene, dunque, attribuito un credito d’imposta del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti (2009-2013 per gli investimenti 2014). Si può escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Per le imprese in attività che hanno iniziato l’attività da meno di cinque anni, la media aritmetica degli investimenti agevolati deriva dagli investimenti realizzati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del decreto (o a quello successivo), con la facoltà di escludere, anche in questo caso, il valore più alto.
Possono usufruire dell’agevolazione anche i soggetti "neo-costituiti", vale a dire i soggetti costituiti dopo la data di entrata in vigore del decreto. Le imprese che hanno iniziato o inizieranno l’attività nel corso del 2014, e quelle che inizieranno nel 2015, potranno beneficiare dell’agevolazione per il valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta.
Si sottolinea che gli investimenti che danno diritto al credito d’imposta sono quelli compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, ovvero macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione. Sono esclusi gli immobili strumentali, le autovetture e i computer.
La disposizione riguarda esclusivamente i beni "nuovi", restano fuori dall’agevolazione gli investimenti che hanno come oggetto i beni usati, ossia tutti i beni a qualunque titolo già utilizzati.
In particolare il decreto Legge mette in evidenza che il credito d’imposta in esame va diviso in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 (art. 17 del DLgs. 241/97). La prima quota annuale è utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.
Il beneficio fiscale non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.
Se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto oppure nel caso in cui i beni dell’investimento siano trasferiti in strutture fuori dall’Italia entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta in cui è stato fatto l’investimento, è prevista la revoca del credito d’imposta (art. 43 comma 1 del DPR n. 600/73).
Tali investimenti saranno agevolati se effettuati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015, ad esclusione di quelli con importo unitario inferiore a 10.000 euro.
Viene, dunque, attribuito un credito d’imposta del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti (2009-2013 per gli investimenti 2014). Si può escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Per le imprese in attività che hanno iniziato l’attività da meno di cinque anni, la media aritmetica degli investimenti agevolati deriva dagli investimenti realizzati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del decreto (o a quello successivo), con la facoltà di escludere, anche in questo caso, il valore più alto.
Possono usufruire dell’agevolazione anche i soggetti "neo-costituiti", vale a dire i soggetti costituiti dopo la data di entrata in vigore del decreto. Le imprese che hanno iniziato o inizieranno l’attività nel corso del 2014, e quelle che inizieranno nel 2015, potranno beneficiare dell’agevolazione per il valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta.
Si sottolinea che gli investimenti che danno diritto al credito d’imposta sono quelli compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, ovvero macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione. Sono esclusi gli immobili strumentali, le autovetture e i computer.
La disposizione riguarda esclusivamente i beni "nuovi", restano fuori dall’agevolazione gli investimenti che hanno come oggetto i beni usati, ossia tutti i beni a qualunque titolo già utilizzati.
In particolare il decreto Legge mette in evidenza che il credito d’imposta in esame va diviso in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 (art. 17 del DLgs. 241/97). La prima quota annuale è utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.
Il beneficio fiscale non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.
Se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto oppure nel caso in cui i beni dell’investimento siano trasferiti in strutture fuori dall’Italia entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta in cui è stato fatto l’investimento, è prevista la revoca del credito d’imposta (art. 43 comma 1 del DPR n. 600/73).
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