Principali novità in materia di lavoro nella Legge di Bilancio 2023


L'anno 2023 inizia con le prime novità in materia di lavoro contenute nella Legge di Bilancio e nel Decreto Milleproroghe. La sintesi delle principali novità.
Principali novità in materia di lavoro nella Legge di Bilancio 2023

Colgo l'occasione della mia prima pubblicazione per proporre un breve promemoria delle principali novità in materia di lavoro contenute nella legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), in vigore dal 1° gennaio 2023 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022) e nel d.l. 198/2022 (Decreto Milleproroghe) in vigore dal 30 dicembre 2022 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022).

Legge di Bilancio 2023

Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività

L’art. 1, comma 63, stabilisce che per i premi e le somme erogati nell’anno 2023 l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta dal 10 al 5 per cento sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro un limite di importo complessivo annuo di 3.000 euro.

Tale misura agevolativa è prevista a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme, a 80.000 euro.

 

Taglio del cuneo fiscale. Sgravio contributivo

L’art. 1, comma 281, riconosce uno sgravio contributivo a carico dei lavoratori dipendenti.

Nello specifico per i periodi paga dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sulla quota dei contributi previdenziali (IVS) è applicato un esonero pari al:

2 per cento nel caso di retribuzione imponibile non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro;

3 per cento nel caso di retribuzione imponibile non eccedente l’importo mensile di 1.923 euro.

La retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità. Per la competenza del mese di dicembre il limite mensile è maggiorato del rateo della tredicesima mensilità.

Restano esclusi i lavoratori domestici. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

Incentivi all’occupazione e sgravi contributivi

In tema di incentivi all'occupazione, la Legge di bilancio prevede una serie di sgravi contributivi a favore di imprese e lavoratori.

In particolare, per quanto riguarda le imprese, l’art. 1, commi 294 – 299, stabilisce:

Esonero contributivo per l’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023 ai datori di lavoro privati che assumano lavoratori beneficiari di reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sarà riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel medesimo periodo. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico;

Esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36: è esteso al 2023 l’esonero contributivo del 100 per cento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato a favore dei giovani che alla data della prima assunzione incentivata risultino under 36. Lo sgravio è previsto a favore dei datori di lavoro, che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L’agevolazione si estende a un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro;

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne: è esteso al 2023 lo sgravio relativo al 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumano dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023 lavoratrici svantaggiate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui; resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Ai fini del diritto allo esonero contributivo le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. La durata dell’agevolazione è pari a 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato e 18 mesi per i tempi indeterminati e nel caso di trasformazione di contratto a termine in indeterminato.

L’applicazione dei predetti incentivi è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE e alle successive circolari esplicative INPS.

 

Lavoro agile

L'art. 1, comma 306, conferma fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati c.d. fragili (ricordo; affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità) il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

 

Reddito di Cittadinanza

L'art. 1, commi 313 e segg., ridefinisce, inoltre, la disciplina del reddito di cittadinanza per l'anno 2023, modificandone l'ambito di percezione, e prevedendo, al contempo, la sua abrogazione dal 1° gennaio 2024.

 

Prestazioni di lavoro occasionali (voucher)

L’art. 1, commi 342 - 354, interviene sulla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, innalzando da 5.000 a 10.000 euro il limite dei compensi che ciascun datore di lavoro (utilizzatore) può corrispondere nell’anno civile ai prestatori di lavoro. Resta fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile con riferimento alla totalità dei datori di lavoro (utilizzatori). Per le prestazioni rese verso lo stesso utilizzatore il limite è confermato a 2.500 euro.

E' inoltre ampliata la platea dei datori di lavoro che possono avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale, infatti, i voucher possono essere attivati anche per le attività lavorative di natura occasionale nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili (cod. ATECO 93.29.1) e, in generale, dagli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ivi comprese le aziende alberghiere e alle strutture ricettive operanti nel settore turistico.

 

Congedo parentale

Con il comma 359 dell'art. 1 si aggiunge un mese in più di congedo parentale all'80% (anziché al 30%) della retribuzione, da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento), riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre.

La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

 

Pensioni

Quota 103. Si introduce per il 2023 Quota 103, l trattamento pensionistico anticipato può accedere chi, entro il 31 dicembre 2023, ha un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, a condizione che il valore lordo mensile del trattamento di pensione anticipata non sia superiore a 5 volte il trattamento minimo (commi 283-285).

Ape sociale. Viene prevista inoltre la proroga per tutto il 2023 dell’Ape sociale e confermata anche per il 2023 la possibilità, per gli addetti a mansioni gravose o pesanti qualora svolgano tali attività da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, di accedere alla misura qualora siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni, ridotta a 32 anni nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (commi da 288 a 291).

Opzione donna. Si conferma poi per tutto il 2023 Opzione donna, ma con nuovi requisiti rispetto a quelli in vigore fino al 31 dicembre 2022. Possono accedere al trattamento pensionistico anticipato le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che si trovano in determinate condizioni (comma 292).

 

Decreto Milleproroghe 2023

  • nuovo rinvio di sei mesi per l’entrata in vigore della riforma dello sport contenuta nel decreto legislativo 36/202, che slitta al 1 luglio 2023;
  • proroga fino al 2025 del contratto di espansione a sostegno delle imprese in crisi finanziaria e che stipulano accordi dal 1° gennaio 2023. Si amplia la platea delle imprese ammesse al contratto di espansione e si riduce da 1.000 a 500 la soglia occupazionale necessaria la maggior riduzione dei versamenti a carico del datore in caso di incremento delle assunzioni;
  • proroga al 30 giungo 2023 dei termini assegnati ai fondi di solidarietà bilaterali ed i fondi di solidarietà bilaterali alternativi, già costituiti al 1° gennaio 2022, per adeguarsi alle disposizione previste dalla Riforma degli ammortizzatori sociali;
  • proroga, per gli anni 2024 e 2025, della riduzione oraria e dell’integrazione salariale per determinate categorie di lavoratori, anche in favore delle aziende che occupano oltre 50 dipendenti, per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

Articolo del:


di Maurizio Pesenti

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