Agibilità, abitabilità e conformità urbanistico-edilizia


Nella Sentenza in esame il Consiglio di Stato spiega quale rapporto ci sia tra le terminologie soventemente utilizzate quali sinonimi ma dal significato diverso
Agibilità, abitabilità e conformità urbanistico-edilizia

Il Consiglio di Stato con Sentenza n. 3836 del 2021 chiarisce nuovamente tali concetti a margine di un caso concreto posto alla sua attenzione e relativo allappello avverso una sentenza del t.a.r. che aveva disposto l'annullamento del provvedimento del segretario generale del comune con cui veniva rigettata l'istanza del certificato di agibilità riferito ad un complesso artigianale avanzata dalla società realizzatrice.

Secondo la società, infatti, si era già formato il silenzio-assenso. Ma per il comune la ricostruzione del giudice del Tar non è conforme alla lettura corretta del quadro normativo. In primo luogo i giudici di palazzo spada analizzano la convenzione firmata e sottoscritta tra la società, che doveva realizzare una strada di accesso al complesso artigianale e il comune. Convenzione nata per porre rimedio ad un errore procedurale fatto proprio dal Comune che aveva autorizzato l'intervento di realizzazione del complesso immobiliare con un semplice permesso di costruire.

Solo dopo l'avvio di un procedimento penale, l'amministrazione era corsa ai ripari, facendosi carico di rimediare agli errori fatti in violazione delle normative. Dando lettura alla sentenza di primo grado si leggeva che i procedimenti finalizzati ai controlli di regolarità urbanistico-edilizia non intersecano in alcun modo quelli inerenti la agibilità dei fabbricati, riferibile esclusivamente al possesso dei requisiti di salubrità dellimmobile.

Di tuttaltro avviso invece il Consiglio di Stato, che a seguito della lettura del testo unico edilizia afferma che In passato il termine agibilità veniva inteso dal legislatore in maniera diversa a quella che intendiamo oggi. Il Dpr n.380/2001 (il c.d. Testo Unico Edilizia) ha inteso agibilità "riferita a qualsivoglia tipologia di edificio, non solo di natura abitativa". L'art. n. 24, dunque, nella sua stesura originaria, vigente al momento dellodierna controversia, stabiliva che il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. La presunta tassatività dellelencazione non tiene tuttavia conto del fatto che il successivo art. 25, che declina il procedimento di rilascio, nellelencare le declaratorie a corredo della richiesta, menziona espressamente la conformità dellopera rispetto al progetto approvato, ovvero, in buona sostanza, la sua regolarità edilizia e, conseguentemente, urbanistica".

Come si nota dal quadro normativo vigente dunque "il rilascio del certificato di agibilità, ovvero, oggi, la sua dichiarazione, presuppone una molteplicità di valutazioni ulteriori rispetto a quelle che erano sottese al vecchio certificato di abitabilità, cui il primo pertanto non può essere del tutto assimilato, come affermato dal Tar". Ancora sul punto dellagibilità, i giudici di palazzo spada affermano che il procedimento di acquisizione della agibilità si connotava per la sostanziale attribuzione al privato richiedente dellonere di dimostrare la regolarità di quanto realizzato, salvo richiedere comunque al Comune di certificarne i contenuti. Solo a seguito della acquisizione della stessa, peraltro, può considerarsi legittimo lutilizzo in concreto dellimmobile in conformità con la propria destinazione duso, seppure il relativo illecito sia punito con una sanzione pecuniaria di non particolare entità. Al fine, dunque, di non procrastinare indebitamente proprio la fruizione del bene, ovvero la sua commerciabilità, la norma, nella formulazione vigente, prevedeva che decorsi trenta giorni dalla ricezione della domanda, ovvero, in caso di presenza del richiesto parere della ASL, sessanta giorni, linerzia dellAmministrazione abbia validità di assenso".

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di Avv. Vincenzo Lamberti

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