Agriturismo, requisiti e regime fiscale


Agriturismo: ecco quali sono le attività connesse e il regime fiscale applicabile
Agriturismo, requisiti e regime fiscale
Per aprire un agriturismo bisogna far riferimento alla normativa vigente. Tuttavia le singole Regioni hanno la facoltà di intervenire per regolarne numerosi aspetti.

Chi svolge l’attività agrituristica deve essere un imprenditore agricolo (in base alla definizione dell’articolo 2135 del Codice Civile) e utilizzare la propria azienda in un rapporto di connessione con la coltivazione del fondo, la silvicoltura o l’allevamento degli animali.

L’imprenditore agricolo può somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e di aziende agricole della zona, compresi quelli a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.

Inoltre può organizzare degustazioni dei prodotti aziendali, inclusa la mescita dei vini.

Poi può organizzare attività ricreative, didattiche, culturali, escursionistiche, sportive e di ippoturismo, anche tramite convenzioni con gli enti locali per la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

Infine l’imprenditore agricolo può ospitare in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori.

Come aprire gli agriturismi
L’attività può essere svolta in forma di impresa individuale o societaria, nella quale almeno uno dei soci deve avere la qualifica di imprenditore agricolo. Per aprire un agriturismo è necessario aprire la Partita IVA compilando il modello AA9/12 (impresa individuale) o AA7/10 (contribuenti diversi dalle persone fisiche). Il codice ATECO da usare è il 55.20.52. Nel caso si preveda un volume d’affari annuo superiore a € 7.000,00 è obbligatoria l’iscrizione alla Camera di Commercio. Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività è poi necessario anche presentare la SCIA al comune di competenza.

Regimi fiscali
La disciplina fiscale applicabile all’attività agrituristica non è quella prevista per le attività agricole perché l’agriturismo produce il tipico reddito di impresa. Il legislatore ha introdotto un regime fiscale ad hoc (si veda l’articolo 5, commi 1 e 2 della Legge n. 413/1991) che prevede in merito alle imposte dirette la determinazione forfettaria del reddito, applicando ai ricavi il coefficiente del 25%.

Per quel che concerne l’IVA è prevista la riduzione del 50% per le operazioni imponibili (è necessaria l’applicazione separata dell’IVA per l’attività agricola e per quella agrituristica).

Il contribuente comunque può rinunciare al regime forfettario optando per quello ordinario.

Chi svolge attività agrituristica è soggetto a questi adempimenti:
- Comunicazione annuale dati IVA e Dichiarazione IVA
- Modello 770
- Modello Unico
- Modello IRAP

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di Dott. Comm. Mastantuoni Pietro

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