Ai dipendenti ultimi 3 stipendi e TFR dall'INPS
L'INPS paga le ultime tre mensilità ed il TFR non solo nel caso di fallimento del datore di lavoro, ma anche in caso di mera insolvenza

Per i lavoratori dipendenti di aziende private che abbiano cessato (per licenziamento o altra causa, per esempio dimissioni) un rapporto di lavoro subordinato, oppure dei loro eredi, è possibile ottenere dall'INPS, che ha predisposto un apposito Fondo di Garanzia, il pagamento delle ultime tre mensilità non pagate e del TFR.
Ma non solo nel caso di fallimento del datore di lavoro, ma anche nel caso in cui non sia stato possibile ottenere il pagamento per mancanza di "fondi".
In poche parole: se il datore di lavoro fallisce (o è sottoposto ad altre procedure concorsuali) il dipendente può ottenere il pagamento direttamente dall'INPS una dichiarato il fallimento o dopo essersi insinuato, anche tardivamente, nella procedura.
Oppure, se la ditta, in attività o cessata, ma non fallita, non ha beni su cui rivalersi, può comunque chiedere all'INPS il pagamento delle ultime tre mensilità e del TFR.
In tale ultimo caso l'iter da seguire è leggermente più complesso, ma garantisce comunque al dipendente di ottenere - almeno in parte- quanto gli spetta.
E' necessario percorrere tutto l'iter giudiziario - decreto ingiuntivo, precetto e pignoramento - dopodichè, una volta che il pignoramento non è stato possibile o non è andato a buon fine, ci si può rivolgere all'INPS.
Naturalmente è necessario avvalersi dell'ausilio di un avvocato, ma i costi per le procedure di lavoro sono molto più contenuti.
Si deve inoltre tenere conto, sia nel caso di fallimento e procedure concorsuali, sia nell'ipotesi di azione individuale del lavoratore, dei termini di legge da rispettare.
Comunque la prima consulenza con ProntoProfessionista è gratuita, pertanto chi si trovi a vantare ancora dei crediti da lavoro da parte di ex titolari può già ottenere importanti informazioni per poi intentare le opportuni azioni.
Ma non solo nel caso di fallimento del datore di lavoro, ma anche nel caso in cui non sia stato possibile ottenere il pagamento per mancanza di "fondi".
In poche parole: se il datore di lavoro fallisce (o è sottoposto ad altre procedure concorsuali) il dipendente può ottenere il pagamento direttamente dall'INPS una dichiarato il fallimento o dopo essersi insinuato, anche tardivamente, nella procedura.
Oppure, se la ditta, in attività o cessata, ma non fallita, non ha beni su cui rivalersi, può comunque chiedere all'INPS il pagamento delle ultime tre mensilità e del TFR.
In tale ultimo caso l'iter da seguire è leggermente più complesso, ma garantisce comunque al dipendente di ottenere - almeno in parte- quanto gli spetta.
E' necessario percorrere tutto l'iter giudiziario - decreto ingiuntivo, precetto e pignoramento - dopodichè, una volta che il pignoramento non è stato possibile o non è andato a buon fine, ci si può rivolgere all'INPS.
Naturalmente è necessario avvalersi dell'ausilio di un avvocato, ma i costi per le procedure di lavoro sono molto più contenuti.
Si deve inoltre tenere conto, sia nel caso di fallimento e procedure concorsuali, sia nell'ipotesi di azione individuale del lavoratore, dei termini di legge da rispettare.
Comunque la prima consulenza con ProntoProfessionista è gratuita, pertanto chi si trovi a vantare ancora dei crediti da lavoro da parte di ex titolari può già ottenere importanti informazioni per poi intentare le opportuni azioni.
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