Al 10 aprile la presentazione dello “spesometro”
Scade il 10 aprile il termine per la presentazione dello “spesometro” relativo al 2016 per i contribuenti con liquidazioni mensili dell’Iva

L’articolo 21 del dl 78/2010 (come modificato dall’articolo 2 comma 6 del Dl 16/2012) ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva ("spesometro").
La norma prevede che i soggetti Iva debbano comunicare i dati di tutte le fatture relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi, rese e ricevute, comprese quelle emesse nei confronti di soggetti privati.
Per le operazioni non documentate da fattura (es.: scontrino fiscale) la comunicazione è prevista per le operazioni di importo superiore a 3.600 euro, compresa Iva.
Per i contribuenti mensili il termine scade il 10 aprile; per i trimestrali il termine di presentazione della dichiarazione è invece fissato al 20 aprile.
Sono tenuti alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, a prescindere dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria o semplificata). Tali soggetti devono comunicare all’amministrazione finanziaria:
i dati delle operazioni nei confronti di soggetti ai quali sono state emesse fatture rilevanti ai fini IVA (clienti);
i dati delle operazioni rilevanti a fini Iva avute da soggetti titolari di partita IVA (fornitori);
i dati delle operazioni a consumatori finali nei confronti dei quali non sono state emesse fatture.
Si rammenta che i contribuenti minimi sono esclusi dall’obbligo della dichiarazione.
Sono inoltre escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:
le operazioni intracomunitarie;
le importazioni;
le esportazioni di cui all’art. 8 co. 1 lett. a) e b) Dpr 26.10.1972 n. 633;
le operazioni di importo pari o superiore a Euro 3.600 effettuate a favore di soggetti privati e non documentate da fattura, a condizione che il pagamento sia avvenuto tramite carte di credito, di debito o prepagate.
Le operazioni possono essere incluse nello spesometro in forma analitica o in forma aggregata, ponendo attenzione al fatto che la scelta è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, non potendosi adottare una modalità mista.
In caso di opzione per la forma aggregata, devono tuttavia essere obbligatoriamente trasmessi in forma analitica i dati riferiti a:
acquisti da operatori economici sammarinesi;
acquisti e cessioni da e verso produttori agricoli;
acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo
Nella modalità aggregata andranno indicati per ogni cliente e fornitore i seguenti dati:
il numero complessivo delle operazioni effettuate;
l'importo totale fatturato (imponibile e Iva);
l'importo delle note di variazione (imponibile ed Iva).
Per l’omissione o l’infedeltà della comunicazione si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, quindi, da 258,00 euro a 2.065,00 euro.
La norma prevede che i soggetti Iva debbano comunicare i dati di tutte le fatture relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi, rese e ricevute, comprese quelle emesse nei confronti di soggetti privati.
Per le operazioni non documentate da fattura (es.: scontrino fiscale) la comunicazione è prevista per le operazioni di importo superiore a 3.600 euro, compresa Iva.
Per i contribuenti mensili il termine scade il 10 aprile; per i trimestrali il termine di presentazione della dichiarazione è invece fissato al 20 aprile.
Sono tenuti alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, a prescindere dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria o semplificata). Tali soggetti devono comunicare all’amministrazione finanziaria:
i dati delle operazioni nei confronti di soggetti ai quali sono state emesse fatture rilevanti ai fini IVA (clienti);
i dati delle operazioni rilevanti a fini Iva avute da soggetti titolari di partita IVA (fornitori);
i dati delle operazioni a consumatori finali nei confronti dei quali non sono state emesse fatture.
Si rammenta che i contribuenti minimi sono esclusi dall’obbligo della dichiarazione.
Sono inoltre escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:
le operazioni intracomunitarie;
le importazioni;
le esportazioni di cui all’art. 8 co. 1 lett. a) e b) Dpr 26.10.1972 n. 633;
le operazioni di importo pari o superiore a Euro 3.600 effettuate a favore di soggetti privati e non documentate da fattura, a condizione che il pagamento sia avvenuto tramite carte di credito, di debito o prepagate.
Le operazioni possono essere incluse nello spesometro in forma analitica o in forma aggregata, ponendo attenzione al fatto che la scelta è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, non potendosi adottare una modalità mista.
In caso di opzione per la forma aggregata, devono tuttavia essere obbligatoriamente trasmessi in forma analitica i dati riferiti a:
acquisti da operatori economici sammarinesi;
acquisti e cessioni da e verso produttori agricoli;
acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo
Nella modalità aggregata andranno indicati per ogni cliente e fornitore i seguenti dati:
il numero complessivo delle operazioni effettuate;
l'importo totale fatturato (imponibile e Iva);
l'importo delle note di variazione (imponibile ed Iva).
Per l’omissione o l’infedeltà della comunicazione si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, quindi, da 258,00 euro a 2.065,00 euro.
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