Al via le nuove specifiche per la fattura elettronica


A decorrere dal 1° gennaio 2021 è obbligatorio l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica
Al via le nuove specifiche per la fattura elettronica

Art. 1 D.Lgs. n. 127/2015 e Provvedimento Agenzia Entrate 28.02.20 e 20.04.20

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è obbligatorio l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica.

In particolare, il formato Xml della fattura elettronica presenterà un maggior dettaglio con riferimento a:

  • codice tipo-documento (codice TD);
  • codice natura IVA dell’operazione (codice N);
  • codice ritenuta.

 

CODICE TIPO-DOCUMENTO

CODICE TD

DESCRIZIONE

TD01

Fattura

TD02

Acconto/anticipo su fattura

TD03

Acconto/anticipo su parcella

TD04

Nota di credito

TD05

Nota di debito

TD06

Parcella

TD07

Fattura semplificata

TD08

Nota di credito semplificata

TD09

Nota di debito semplificata

TD10

Fattura di acquisto intracomunitario di beni

TD11

Fattura di acquisto intracomunitario di servizi

TD12

Documento riepilogativo (art. 6, DPR 695/1996)

TD16

Integrazione fattura reverse charge interno

TD17

Integrazione/autofattura per acquisto servizi all’estero

TD18

Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19

Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72

TD20

Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93)

TD21

Autofattura per splafonamento

TD22

Estrazione beni da Deposito IVA

TD23

Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA

TD24

Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)

TD25

Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)

TD26

Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72)

TD27

Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

 

CODICE NATURA OPERAZIONE

Pena lo scarto del file della fattura, non è più possibile per le fatture riferite ad un’operazione non soggetta ad Iva, utilizzare i codici generici N2, N3 o N6.

Di seguito si riportano in dettaglio i codici utilizzabili dal 2021:

CODICE NATURA

UTILIZZO

N1 escluse

operazioni escluse ai sensi dell'art. 15, DPR n. 633/72. In particolare, va utilizzato per:

  • le somme dovute a titolo di interessi moratori/penalità per ritardi/altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario/committente;
  • i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali (tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota IVA più elevata);
  • le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.

N2.1 non soggette ex artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72

operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972 (es. prestazioni a committente UE).

N2.2 non soggette – altri casi

utilizzato dai contribuenti in regime forfettario o in tutti i casi in cui un soggetto Iva non è obbligato ad emettere fattura, ad esempio per le operazioni cosiddette "monofase" di cui all’articolo 74 D.P.R. 633/1972.

N3.1 non imponibili – esportazioni

utilizzato per le esportazioni di beni di cui all’articolo 8, comma 1, lett. a), b) e

b- bis), D.P.R. 633/1972, tra le quali sono ricomprese anche:

  • le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell’Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
  • le cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori dal territorio UE (articolo 50-bis, comma 4, lett. g, D.L. 331/1993).

N3.2 non imponibili – cessioni intraUE

cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 D.L.

331/1993, quali ad esempio:

  • le operazioni triangolari comunitarie promosse da soggetto passivo appartenente ad altro Stato UE in cui il cedente nazionale consegna i beni per conto del proprio acquirente comunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest’ultimo;
  • le operazioni triangolari comunitarie promosse da soggetto passivo nazionale in caso di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di altro Stato UE ivi designato al pagamento dell’imposta relativa all’operazione;
  • le cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito Iva con spedizione in altro Stato UE (articolo 50-bis, co. 4, lett. f, D.L. 331/1993);
  • le cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi nella Tabella A – parte prima, allegata al D.P.R. 633/1972, effettuate da produttori agricoli di cui all’articolo 34;
  • le operazioni di cui all’articolo 58, comma 1, L. 331/1993, ovvero, le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato Ue a cura o a nome del cedente.

N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino

cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi.

N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione quali:

  • quelle di cui all’articolo 8-bis D.P.R. 633/1972 (ad esempio, le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio dell’attività commerciale o di pesca);
  • servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’articolo 9 D.P.R. 633/1972 (ad esempio per i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte nel territorio estero in dipendenza di un unico evento);
  • operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano.

N3.5 non imponibili a seguito dichiarazioni di intento

operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento.

  • Il codice deve essere utilizzato anche dal cessionario esportatore abituale che utilizza il plafond ad esempio nelle operazioni con tipologie di documento:

-TD18: integrazione per acquisto intracomunitario di beni;

-TD23: estrazione beni da Deposito Iva introdotti ai sensi dell’articolo 50, comma 4, lett. c), D.L. 331/1993.

N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

  • cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
  • cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE di cui all’articolo 38- quater, comma 1, D.P.R. 633/1972;
  • le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva di cui all’articolo 50-bis, comma 4, lett. c), D.L. 331/1993;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito Iva (articolo 50-bis, comma 4, lett. e ed h, D.L. 331/1993);
  • i trasferimenti di beni da un deposito Iva ad un altro (articolo 50-bis, comma 4, lett. i, D.L. 331/1993).
  • Il codice deve essere utilizzato anche dal cessionario nelle operazioni con tipologie di documento:

-TD18: in caso acquisto intracomunitario di beni con introduzione in deposito Iva;

-TD19: in caso di acquisto da cedente estero di beni già presenti in Italia con introduzione in deposito Iva, oppure di acquisto da cedente estero di beni all’interno del deposito Iva.

N4 esenti

operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72.

In caso di acquisto intraUE effettuato ai sensi dell'art. 42, DL n. 331/93, che non viene integrato con l'IVA, in caso di operazione esente va riportato il codice N4.

N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura

  • fatture relative ad operazioni per le quali si applica il regime dei beni usati ex art. 36, DL n. 41/95 (ad esempio, cessione di autovettura usata);
  • fatture emesse senza separata indicazione dell'imposta dalle agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72. Su tali documenti, infatti, deve essere riportata l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio" ai sensi dell'art. 21, comma 6, lett. e), DPR n. 633/72. Nel campo “imponile importo” va indicato il valore dell’imponibile comprensivo di Iva.

N6.1 inversione contabile

cessioni all’interno dello Stato di rottami ed altri

materiali di recupero di cui all’articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972.

N6.2 inversione contabile

cessioni di oro e argento puro.

N6.3 inversione contabile

prestazioni di servizi rese nel settore edile da

subappaltatori senza addebito d’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a), D.P.R. 633/1972.

N6.4 inversione contabile

cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a-bis), D.P.R. 633/1972.

N6.5 inversione contabile

cessioni di telefoni cellulari per le quali l’imposta è

dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. b), D.P.R. 633/1972.

N6.6 inversione contabile

cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. c), D.P.R. 633/1972.

N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di

installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta

dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972.

N6.8 inversione contabile

operazioni del settore energetico per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater), D.P.R. 633/1972.

N6.9 inversione contabile – altri casi

eventuali nuove tipologie di operazioni, rispetto a quelle elencate negli altri N6, per le quali è previsto il regime dell’inversione contabile.

N7 IVA assolta in altro stato UE

operazioni soggette a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell’IVA:

  • vendite a distanza ex artt. 40, commi 3 e 4 e 41, comma 1, lett. b), DL n. 331/93;
  • prestazioni di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex artt. 7-sexies, lett. f) e g), DPR n. 633/72 e 74-sexies, DPR n. 633/72, in caso di adesione al MOSS.

Si ricorda che a decorrere dal 10.6.2020, è stato introdotto il nuovo art. 7-octies, DPR n. 633/72: Se il contribuente, pur essendone esonerato, emette fattura con l’imposta dello Stato UE di residenza del consumatore finale, nei campi “Aliquota” e “Imposta” va riportato “0” e nel campo “Natura” il codice N7.

 

CODICE RITENUTA

Introdotta la possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta di acconto. All’interno dello stesso documento potranno essere inseriti anche più codici ritenuta.

CODICE RITENUTA      

DESCRIZIONE

RT01

Ritenuta persone fisiche

RT02

Ritenuta persone giuridiche

RT03

Contributo Inps

RT04

Contributo Enasarco

RT05

Contributo Enpam

RT06

Altro contributo previdenziale

 

 

 

Articolo del:


di Martina Stefan

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