Al via le nuove specifiche per la fattura elettronica
Art. 1 D.Lgs. n. 127/2015 e Provvedimento Agenzia Entrate 28.02.20 e 20.04.20
A decorrere dal 1° gennaio 2021 è obbligatorio l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica.
In particolare, il formato Xml della fattura elettronica presenterà un maggior dettaglio con riferimento a:
- codice tipo-documento (codice TD);
- codice natura IVA dell’operazione (codice N);
- codice ritenuta.
CODICE TIPO-DOCUMENTO
CODICE TD |
DESCRIZIONE |
TD01 |
Fattura |
TD02 |
Acconto/anticipo su fattura |
TD03 |
Acconto/anticipo su parcella |
TD04 |
Nota di credito |
TD05 |
Nota di debito |
TD06 |
Parcella |
TD07 |
Fattura semplificata |
TD08 |
Nota di credito semplificata |
TD09 |
Nota di debito semplificata |
TD10 |
Fattura di acquisto intracomunitario di beni |
TD11 |
Fattura di acquisto intracomunitario di servizi |
TD12 |
Documento riepilogativo (art. 6, DPR 695/1996) |
TD16 |
Integrazione fattura reverse charge interno |
TD17 |
Integrazione/autofattura per acquisto servizi all’estero |
TD18 |
Integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
TD19 |
Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72 |
TD20 |
Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93) |
TD21 |
Autofattura per splafonamento |
TD22 |
Estrazione beni da Deposito IVA |
TD23 |
Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
TD24 |
Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) |
TD25 |
Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) |
TD26 |
Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72) |
TD27 |
Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
CODICE NATURA OPERAZIONE
Pena lo scarto del file della fattura, non è più possibile per le fatture riferite ad un’operazione non soggetta ad Iva, utilizzare i codici generici N2, N3 o N6.
Di seguito si riportano in dettaglio i codici utilizzabili dal 2021:
CODICE NATURA |
UTILIZZO |
N1 escluse |
operazioni escluse ai sensi dell'art. 15, DPR n. 633/72. In particolare, va utilizzato per:
|
N2.1 non soggette ex artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 |
operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972 (es. prestazioni a committente UE). |
N2.2 non soggette – altri casi |
utilizzato dai contribuenti in regime forfettario o in tutti i casi in cui un soggetto Iva non è obbligato ad emettere fattura, ad esempio per le operazioni cosiddette "monofase" di cui all’articolo 74 D.P.R. 633/1972. |
N3.1 non imponibili – esportazioni |
utilizzato per le esportazioni di beni di cui all’articolo 8, comma 1, lett. a), b) e b- bis), D.P.R. 633/1972, tra le quali sono ricomprese anche:
|
N3.2 non imponibili – cessioni intraUE |
cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 D.L. 331/1993, quali ad esempio:
|
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino |
cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi. |
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione quali:
|
N3.5 non imponibili a seguito dichiarazioni di intento |
operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento.
-TD18: integrazione per acquisto intracomunitario di beni; -TD23: estrazione beni da Deposito Iva introdotti ai sensi dell’articolo 50, comma 4, lett. c), D.L. 331/1993. |
N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
-TD18: in caso acquisto intracomunitario di beni con introduzione in deposito Iva; -TD19: in caso di acquisto da cedente estero di beni già presenti in Italia con introduzione in deposito Iva, oppure di acquisto da cedente estero di beni all’interno del deposito Iva. |
N4 esenti |
operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72. In caso di acquisto intraUE effettuato ai sensi dell'art. 42, DL n. 331/93, che non viene integrato con l'IVA, in caso di operazione esente va riportato il codice N4. |
N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura |
|
N6.1 inversione contabile |
cessioni all’interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero di cui all’articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972. |
N6.2 inversione contabile |
cessioni di oro e argento puro. |
N6.3 inversione contabile |
prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a), D.P.R. 633/1972. |
N6.4 inversione contabile |
cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a-bis), D.P.R. 633/1972. |
N6.5 inversione contabile |
cessioni di telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. b), D.P.R. 633/1972. |
N6.6 inversione contabile |
cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. c), D.P.R. 633/1972. |
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi |
prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972. |
N6.8 inversione contabile |
operazioni del settore energetico per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater), D.P.R. 633/1972. |
N6.9 inversione contabile – altri casi |
eventuali nuove tipologie di operazioni, rispetto a quelle elencate negli altri N6, per le quali è previsto il regime dell’inversione contabile. |
N7 IVA assolta in altro stato UE |
operazioni soggette a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell’IVA:
Si ricorda che a decorrere dal 10.6.2020, è stato introdotto il nuovo art. 7-octies, DPR n. 633/72: Se il contribuente, pur essendone esonerato, emette fattura con l’imposta dello Stato UE di residenza del consumatore finale, nei campi “Aliquota” e “Imposta” va riportato “0” e nel campo “Natura” il codice N7. |
CODICE RITENUTA
Introdotta la possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta di acconto. All’interno dello stesso documento potranno essere inseriti anche più codici ritenuta.
CODICE RITENUTA |
DESCRIZIONE |
RT01 |
Ritenuta persone fisiche |
RT02 |
Ritenuta persone giuridiche |
RT03 |
Contributo Inps |
RT04 |
Contributo Enasarco |
RT05 |
Contributo Enpam |
RT06 |
Altro contributo previdenziale |
Articolo del: