Alberi tra vicini


I rapporti di buon vicinato rischiano di deteriorarsi a causa del "verde"
Alberi tra vicini
Con l’arrivo della bella stagione la campagna riprende vita e con buona lena i lavori agresti.

In particolare, i contadini rinnovano le piantagioni mettendo a dimora nuovi alberi. Nel procedere i proprietari agricoli oltre ad aver cura di lasciare alle piante lo spazio idoneo per una corretta crescita a seconda delle loro caratteristiche, non devono danneggiare i terreni viciniori che potrebbero subire una diminuzione di aria e luce ed una indebita invasione con radici e chiome.

Il nostro Codice civile all’art. 892 regola in maniera dettagliata le distanze che il proprietario di un fondo è tenuto a rispettare tra gli alberi piantati nel suo terreno e il proprio confine.

In mancanza di distanze diverse previste dagli usi locali o da specifici regolamenti in materia, devono essere rispettate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La norma prosegue poi con ulteriori precisazioni a seconda della tipologia delle siepi, con indicazioni per la misurazione delle distanze e dettando una diversa disciplina per l’ipotesi in cui sul confine vi sia un muro divisorio.

Infatti , quando è presente sul confine un muro divisorio proprio o in comune con l'altro proprietario non si devono osservare le distanze minime tra l'albero e il confine purché l'albero non superi in altezza l'altezza del muro.

Qualora il vicino non rispetti le distanze prescritte sarà possibile intervenire giudizialmente davanti Giudice di Pace salvo che il diritto a mantenere l’alberi, arbusti o siepi a distanza inferiore sia stato acquisito per usucapione ventennale.

In questo caso però se l’albero muore o viene abbattuto o reciso, il proprietario non può ripiantare un altro albero nello stesso posto ma sarà tenuto a rispettare le distanze di legge. Se si tratta di un filare di alberi posto sul confine il proprietario può legittimamente sostituire l’albero venuto meno.

Per i rami e le radici che si protendono sul fondo, se regolamenti o usi locali non dispongono diversamente, il vicino può richiedere ed ottenere la potatura dei rami e può tagliare egli stesso le radici.

Quanto ai frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino, questi appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti. Se, invece, gli usi locali stabiliscono diversamente, il proprietario deve permettere l’accesso nel suo fondo per il recupero della cosa altrui.

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di Avv. Tecla Trotta

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