Alienazione straordinaria dei veicoli sequestrati
La corte di cassazione contesta la quantificazione delle spese di custodia dei veicoli nei depositi giudiziari e rimette gli atti alla Consulta

Per bene inquadrare il tema bisogna ricordare che con la legge finanziaria per l’anno 2005 veniva introdotta una disciplina speciale relativa ai veicoli da lungo tempo giacenti presso i custodi a seguito dei provvedimenti di sequestro dell’autorità giudiziaria.
Questa disciplina seguiva a distanza di un anno la medesima disciplina introdotta con l’art. 38 del decreto legge del 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326 relativa ai veicoli giacenti nelle depositerie a seguito di sequestro amministrativo.
La norma ha previsto per i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico o collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1 luglio 2002, la alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito.
Come per l’art. 38 citato anche in questo caso il compenso veniva stabilito in deroga alle tariffe ordinarie per un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, calcolato per ciascuno degli ultimi mesi di custodia, in euro 6 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate nonché per le macchine agricole ed operatrici ed in euro 30 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli importi sono ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno o frazione di esso, di custodia del veicolo , salva l’eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.
Per dare attuazione a tale articolata disciplina è stato emanato il decreto ministeriale del 26 settembre 2005 pubblicato il 3 ottobre 2005, che ricalcando il corrispondente decreto dirigenziale del 20 marzo 2004 emesso dal Ministero dell’interno relativo alla alienazione dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo sono stati definiti la composizione ed i compiti della Commissione per l’espletamento delle finalità di cui all’art. 1 del decreto.
A distanza di oltre dieci anni la Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 21 settembre 2016, ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale per contrasto con l’art. 3 e 117 della Costituzione.
Scrive la Suprema Corte che la procedura di alienazione straordinaria "finisce per imporre un sacrificio alla sola categoria dei custodi, che vedono pregiudicato il loro diritto al compenso per prestazioni già effettuate all’interno dei rapporti di durata, senza che possa ritenersi ad essi imputabile la grave situazione di disfunzione."
Si tratta di una decisione importante che potrà consentire ai custodi dei veicoli oggetto di sequestro penale di recuperare le spese di custodia che sono state decurtate a seguito dei provvedimenti di alienazione straordinaria.
Questa disciplina seguiva a distanza di un anno la medesima disciplina introdotta con l’art. 38 del decreto legge del 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326 relativa ai veicoli giacenti nelle depositerie a seguito di sequestro amministrativo.
La norma ha previsto per i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico o collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1 luglio 2002, la alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito.
Come per l’art. 38 citato anche in questo caso il compenso veniva stabilito in deroga alle tariffe ordinarie per un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, calcolato per ciascuno degli ultimi mesi di custodia, in euro 6 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate nonché per le macchine agricole ed operatrici ed in euro 30 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli importi sono ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno o frazione di esso, di custodia del veicolo , salva l’eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.
Per dare attuazione a tale articolata disciplina è stato emanato il decreto ministeriale del 26 settembre 2005 pubblicato il 3 ottobre 2005, che ricalcando il corrispondente decreto dirigenziale del 20 marzo 2004 emesso dal Ministero dell’interno relativo alla alienazione dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo sono stati definiti la composizione ed i compiti della Commissione per l’espletamento delle finalità di cui all’art. 1 del decreto.
A distanza di oltre dieci anni la Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 21 settembre 2016, ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale per contrasto con l’art. 3 e 117 della Costituzione.
Scrive la Suprema Corte che la procedura di alienazione straordinaria "finisce per imporre un sacrificio alla sola categoria dei custodi, che vedono pregiudicato il loro diritto al compenso per prestazioni già effettuate all’interno dei rapporti di durata, senza che possa ritenersi ad essi imputabile la grave situazione di disfunzione."
Si tratta di una decisione importante che potrà consentire ai custodi dei veicoli oggetto di sequestro penale di recuperare le spese di custodia che sono state decurtate a seguito dei provvedimenti di alienazione straordinaria.
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